Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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di questo tipo potranno dunque essere prese nel campo di applicazione di altri accordi che fanno parte del pacchetto Svizzera-UE, riportati nell’elenco di accordi di cui all’articolo. 3 lettera. a. Questi includono, oltre all’Accordo sul contributo, gli accordi relativi al mercato interno, l’EUPA, l’Accordo EUSPA e l’Accordo sulla sanità. Alla base di questa regola vi è il fatto che il contributo svizzero è parte integrante di un complesso di accordi equilibrato tra la Svizzera e l’UE che prevedono reciproci diritti e doveri. Le misure di compensazione devono essere proporzionate. La proporzionalità va esaminata caso per caso, tenendo conto della gravità della violazione concreta. La Parte che vuole prendere misure di compensazione deve notificare queste ultime all’altra Parte. In generale le misure entrano in vigore tre mesi più tardi. Non possono avere carattere retroattivo e non possono pregiudicare i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici (par. 4). In caso di opinioni divergenti relative alla proporzionalità delle misure di compensazione notificate, è possibile sottoporre la questione al Comitato misto. Qualora il Comitato misto non riuscisse a prendere una decisione in merito alla loro sospensione, modifica o annullamento entro un mese dalla data della notifica, le Parti hanno diritto di chiedere che a esaminarne la proporzionalità sia il tribunale arbitrale (art. 17 par. 2). Come negli accordi relativi al mercato interno, il tribunale arbitrale può, su richiesta di una Parte e a determinate condizioni, rinviare l’entrata in vigore delle misure di compensazione per tutta la durata del procedimento (v. n. 2.1.5.4.3).

Parte IV – Disposizioni finali

Art. 18 Primo contributo finanziario della Svizzera ai sensi del presente Accordo e impegno finanziario supplementare una tantum

L’articolo 18 paragrafo 1 prevede che la Svizzera si impegni a fornire un primo contributo per il periodo di contribuzione che va dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2036, come stabilito nell’allegato II dell’Accordo. A tale contributo si aggiunge un impegno finanziario supplementare una tantum per il periodo tra la fine del 2024 e la fine del 2029, disciplinato in dettaglio nell’allegato III. Quest’ultimo contiene disposizioni specifiche riguardanti il primo periodo di contribuzione che in parte si discostano dalle disposizioni generali del meccanismo esposte negli articoli 4 e 5.

Sia per il primo contributo (par. 2) che per l’impegno finanziario supplementare una tantum (par. 3) le modalità di attuazione non definite nell’allegato II o nell’allegato III vengono concordate entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo sul contributo in un memorandum d’intesa. Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sul contributo devono essere conclusi gli accordi di attuazione con gli Stati partner nel settore della coesione, che concernono sia il contributo svizzero sia l’impegno finanziario supplementare (par. 4). Per il settore della migrazione la conclusione dell’accordo di attuazione specifico per Paese deve avvenire entro cinque anni dall’inizio del periodo di contribuzione (par. 5). Il motivo per cui è stata fatta questa differenza è legato ai diversi approcci sul piano dell’attuazione nei settori della coesione e della migrazione e alla maggiore flessibilità temporale richiesta in questo secondo caso (v. commento all’art. 5 par. 4 e 5).

Nel caso in cui non fosse possibile concludere i memorandum d’intesa (par. 6) o gli accordi di attuazione (par. 7), come previsto all’articolo 4 paragrafo 2 lettera c o