Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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all’articolo 5 paragrafo 6, una Parte potrebbe avviare una procedura di composizione delle controversie. A questo punto sarebbe il tribunale arbitrale a decidere se le Parti hanno portato avanti i negoziati in buona fede (v. commento all’art. 4 e 5).

Art. 19 Protocollo, allegati e appendici

L’articolo 19 chiarisce che il protocollo arbitrale, gli allegati e le appendici di questi ultimi sono parte integrante dell’Accordo sul contributo.

Art. 20 Entrata in vigore

L’Accordo sul contributo è compreso nella parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE (v. n. 2.1.5.6) ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica relativa alla conclusione delle procedure interne per l’approvazione di tutti gli strumenti di diritto internazionale che costituiscono la parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE.

Art. 21 Denuncia

L’Accordo sul contributo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente. La denuncia deve essere notificata all’altra Parte. Sei mesi più tardi l’Accordo cessa di essere in vigore. Non è previsto alcun nesso giuridicamente vincolante tra la denuncia di questo Accordo e altri accordi stipulati tra la Svizzera e l’UE («clausola ghigliottina»). Tuttavia è probabile che anche in futuro l’UE connetta la prosecuzione della via bilaterale alla regolarizzazione del contributo svizzero.

Allegato I – Elementi per il calcolo del contributo finanziario regolare della Svizzera di cui all’articolo 4 paragrafo 2 lettera (a) per periodi di contribuzione successivi

L’allegato I definisce gli elementi per il calcolo dell’ammontare del contributo svizzero per ogni successivo periodo di contribuzione. Il nuovo importo si basa sull’ammontare del contributo versato nel periodo precedente (n. 1 lett. a). Se in quel periodo viene effettuato, conformemente all’articolo 10, un adeguamento proporzionale perché un nuovo Stato è entrato a far parte dell’UE o uno Stato membro ne è uscito, tale adeguamento viene preso in considerazione per il contributo successivo. Per mantenere il potere d’acquisto del contributo, l’importo del periodo precedente viene poi adeguato all’inflazione (n. 1 lett. b). La procedura precisa è disciplinata nell’appendice 1. Poiché il contributo è espresso in franchi, la compensazione viene calcolata inizialmente sulla base dell’inflazione svizzera. Un fattore di adeguamento permette poi di tenere conto delle divergenze tra l’inflazione in Svizzera e l’inflazione negli Stati partner, nella misura in cui quest’ultima non sia compensata dall’andamento dei tassi di cambio. Infine, l’importo risultante può ancora essere aumentato o ridotto di un massimo del 10 per cento in base a considerazioni politiche (n. 1 lett. c).

L’allegato I stabilisce inoltre che la quota del contributo svizzero destinata al settore della coesione deve essere almeno pari al 90 per cento dell’importo totale (n. 2). In questo modo solo il 10 per cento (al massimo) del contributo può essere utilizzato per affrontare le altre importanti sfide comuni.

Nel settore della coesione, il 90 per cento dei fondi stanziati è assegnato agli accordi di attuazione specifici per Paese (n. 3) mentre il restante 10 per cento (al massimo) è