Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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destinato a coprire le spese proprie (attualmente per un massimo del 5 %) e a finanziare l’attuazione di altre misure di sostegno gestite direttamente dalla Svizzera o la partecipazione a strumenti finanziari pertinenti.

In conclusione, l’allegato I stabilisce che nel settore della coesione l’importo assegnato agli accordi di attuazione va ripartito tra gli Stati partner utilizzando la chiave di ripartizione dell’appendice 2 (n. 4).

L’inserimento di disposizioni vincolanti sull’ammontare e sulla ripartizione dei fondi del contributo regolare svizzero è dovuto alla volontà di garantire un bilanciamento degli interessi. Esse assicurano all’UE che la Svizzera in futuro sostenga gli Stati partner con contributi di un determinato importo, mentre alla Svizzera, tramite l’applicazione di questi elementi, è garantita sicurezza e prevedibilità a livello di pianificazione, e ciò soprattutto perché all’andamento del contributo sono posti chiari limiti. In questo modo l’UE non potrà chiedere in futuro che si applichino altri metodi di calcolo (p. es. una quota di partecipazione ai suoi fondi di coesione). L’importanza di questa certezza del diritto per la Svizzera non deve essere sottovalutata.

Appendice 1 – Metodo per la determinazione dell’adeguamento di cui al paragrafo 1 lettera (b) dell’allegato I

L’appendice 1 stabilisce con quale metodo va determinato l’adeguamento all’inflazione. La base di calcolo è costituita dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). Per ottenerlo è necessario calcolare la differenza tra la media aritmetica dell’inflazione svizzera dei 12 mesi precedenti e la media aritmetica dell’inflazione dei 12 mesi del primo anno del periodo di contribuzione in scadenza. In questo modo si punta a mantenere a lungo termine il potere d’acquisto del contributo della Svizzera.

Per bilanciare eventuali oscillazioni a breve termine, come una forte rivalutazione del franco, viene introdotto un altro fattore volto a correggere le differenze tra l’inflazione registrata in Svizzera e quella registrata negli Stati partner, nella misura in cui quest’ultima non sia già compensata dall’andamento dei tassi di cambio. Il fattore di adeguamento misura l’andamento reale del tasso di cambio negli Stati partner rispetto alla Svizzera e riflette il reale apprezzamento o deprezzamento che si è registrato nel gruppo di Stati partner nel periodo di contribuzione precedente. Se il franco ha subito un apprezzamento più forte di quanto si poteva supporre in base alla differenza di inflazione, il fattore di adeguamento viene corretto al ribasso. Per il calcolo del fattore di adeguamento la Commissione europea si basa sui dati forniti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat), dalla Banca centrale europea, dalle banche centrali degli Stati partner e/o dalla Banca nazionale svizzera. Comunica il calcolo alla Svizzera tramite il Comitato misto.

Appendice 2 – Chiave di ripartizione del contributo finanziario regolare della Svizzera nel settore della coesione

Nell’appendice 2 si trovano le indicazioni per calcolare la chiave di ripartizione dei fondi del contributo nel settore della coesione tra gli Stati partner. Come per i precedenti contributi svizzeri, il calcolo si basa ampiamente sul metodo utilizzato per definire le quote destinate ai Paesi membri dei mezzi del fondo di coesione dell’UE. In primo luogo sono determinanti le quote di popolazione e di superficie dello Stato partner rispetto alla media di tutti gli Stati partner; nel caso di una densità di