Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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permetterà di fornire un rapido sostegno in caso di sviluppi inattesi nel settore della migrazione negli Stati membri dell’UE. Il suo ammontare preciso per il periodo di contribuzione 2030–2036 dovrà essere definito nel relativo memorandum d’intesa.
Allegato III– Impegno finanziario supplementare una tantum della Svizzera per il periodo tra la fine del 2024 e la fine del 2029
Le disposizioni relative all’impegno finanziario supplementare una tantum si trovano nell’allegato III. L’impegno finanziario supplementare una tantum si articola in due fasi, una antecedente e una successiva all’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE. La Svizzera si assume un impegno finanziario supplementare una tantum di 130 milioni di franchi all’anno dalla fine del 2024 fino all’entrata in vigore di questa parte del pacchetto. L’importo rispecchia il livello di partenariato e cooperazione tra le due Parti in tale periodo, come stabilito nella dichiarazione comune tra la Svizzera e l’UE (v. n. 1.3.4). Tra l’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto e l’inizio del periodo di contribuzione del primo contributo svizzero ai sensi dell’Accordo, il 1° gennaio 2030, l’ammontare di questo impegno una tantum sale a 350 milioni di franchi all’anno. Se questo lasso di tempo è inferiore a un anno, l’ammontare dell’impegno finanziario una tantum è calcolato in percentuale. L’ammontare complessivo sarà indicato nel memorandum d’intesa.
L’impegno finanziario supplementare una tantum è destinato esclusivamente alla cooperazione nel settore della coesione e dovrà essere attuato per un periodo di dieci anni dall’inizio del primo periodo di contribuzione nel 2030. Le ulteriori disposizioni relative alla scelta degli Stati partner e alla ripartizione dei mezzi finanziari tra le diverse priorità tematiche corrispondono a quelle relative ai mezzi per la cooperazione nel settore della coesione fissate nell’allegato II. Le modalità specifiche saranno definite in un memorandum d’intesa un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sul contributo.
Protocollo sul tribunale arbitrale
Il Protocollo sul tribunale arbitrale dell’Accordo sul contributo si basa sul modello di tribunale arbitrale previsto per gli accordi relativi al mercato interno, si può pertanto rinviare ai commenti ai numeri 2.1.5.4.2 e 2.1.5.4.3. Data la natura dell’Accordo sul contributo, che, al contrario degli accordi relativi al mercato interno, non mira a garantire la partecipazione della Svizzera a quest’ultimo (v. commento all’art. 16), il Protocollo sul tribunale arbitrale dell’Accordo in questione differisce dagli altri protocolli per tre aspetti.
In primo luogo, la procedura di composizione delle controversie dell’Accordo sul contributo, come illustrato nel commento all’articolo 16, non prevede alcun coinvolgimento della CGUE da parte del tribunale arbitrale. Di conseguenza, il Protocollo non contiene alcuna disposizione che regoli tale coinvolgimento (per gli elementi istituzionali, v. in particolare l’art. III.9 dell’appendice sul tribunale arbitrale del Protocollo istituzionale dell’Accordo sul trasporto aereo [ApTA-PI-ATA]).
In secondo luogo, l’Accordo sul contributo non recepisce atti normativi dell’UE, né contiene il principio dell’interpretazione e dell’applicazione uniforme previsto dalle nuove disposizioni istituzionali per gli accordi relativi al mercato interno. Pertanto, la disposizione sul diritto applicabile contenuta nel Protocollo arbitrale di questo