Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Accordo non è identica a quella contenuta nei protocolli sul tribunale arbitrale degli accordi relativi al mercato interno. Ai sensi dell’articolo IV.3 paragrafo 1 del Protocollo sul tribunale arbitrale, il diritto applicabile è costituito dall’Accordo e da ogni altra norma e principio di diritto internazionale applicabile tra le Parti in materia di interpretazione di trattati (per la regolamentazione negli accordi relativi al mercato interno, cfr. v. IV.3 ApTA-PI-ATA).
Infine, il Protocollo sul tribunale arbitrale dell’Accordo sul contributo prevede, rispetto alla regolamentazione contenuta negli accordi relativi al mercato interno, due casi supplementari in cui i termini del procedimento sono dimezzati: da una parte quando non vengono rispettati i termini per la conclusione del memorandum d’intesa fissati all’articolo 4 paragrafo 2 lettera c o all’articolo 18 paragrafo 6 (art. III.8 par. 3 lett. b), e dall’altra nei casi in cui nessun accordo di attuazione è stato concluso entro i termini fissati all’articolo 5 paragrafi 4 e 5 o all’articolo 18 paragrafo 7 (art. III.8 par. 3 lett. c). In questi casi la stessa attuazione del contributo sarebbe messa in questione, il che giustifica il dimezzamento dei termini. Gli altri due casi in cui i termini del procedimento vengono dimezzati – cause urgenti (art. III.8 par. 3 lett. a) e consenso tra le Parti (art. III.8 par. 3 lett. d) – sono previsti anche dalla regolamentazione del tribunale arbitrale degli accordi relativi al mercato interno.
2.10.7 Punti essenziali del testo di attuazione
Affinché sia possibile attuare l’Accordo sul contributo è necessario emanare una nuova legge, la citata legge sui contributi per la coesione. La legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, che ha rappresentato la base per il contributo all’allargamento e per la parte relativa alla coesione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’UE, aveva una durata limitata ed è scaduta il 31 dicembre 2024. Il nuovo contributo svizzero si baserà in futuro sull’Accordo stipulato con l’UE. La LCCo specifica pertanto solo alcuni aspetti necessari per l’attuazione, sul piano interno, dei contributi destinati a rafforzare la coesione in Europa basati sull’Accordo sul contributo. Un’ordinanza basata sulla legge regolerà gli elementi organizzativi e di coordinamento in seno all’Amministrazione federale.
Conformemente all’Accordo sul contributo, nel quadro del contributo svizzero, oltre a partecipare al rafforzamento della coesione, la Svizzera può reagire anche ad altre importanti sfide comuni. Per il primo contributo ai sensi dell’Accordo (2030–2036) il tema della migrazione è stato nuovamente considerato un’importante sfida comune (v. all. II dell’Accordo sul contributo). I contributi per le misure di sostegno nel settore della migrazione si fondano, come è avvenuto finora, sulla legge del 26 giugno 1998524 sull’asilo (LAsi). Anche in futuro i contributi destinati ad altre importanti sfide comuni (p. es. la migrazione) si fonderanno su una base legale separata.
2.10.7.1 Legislazione di attuazione
La nuova legge disciplina l’attuazione dell’Accordo sul contributo nel settore della coesione sul piano interno e si concentra sullo scopo dell’Accordo: la riduzione delle disparità economiche e sociali negli Stati membri dell’UE economicamente più deboli (coesione). Le disposizioni di diritto interno connesse alle altre sfide comuni sono
524 RS 142.31