Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sancite da altre leggi federali. Come l’Accordo, anche la LCCo ha una durata indeterminata. Sono i singoli contributi e i relativi crediti d’impegno a essere limitati a un periodo determinato.
La LCCo stabilisce in che modo la Svizzera sostiene i programmi e i progetti previsti all’articolo 3 lettera f dell’Accordo. Regolamenta la collaborazione con terzi, il finanziamento dei contributi e le competenze, per esempio quelle necessarie per concludere trattati. Contiene inoltre le disposizioni relative alla fase di valutazione e di rendiconto. Il fatto che la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est sia scaduta e l’emanazione della nuova legge rendono infine necessari piccoli adeguamenti in altre leggi e, in seguito, nelle relative ordinanze.
2.10.7.2 Compatibilità tra compiti e finanze
L’attuazione del contributo svizzero verrà seguita da vicino dalla Svizzera per tutto il periodo relativo, che include la fase di progettazione, l’esecuzione vera e propria, la corretta conclusione dei progetti e la valutazione. I mezzi necessari a questo scopo (spese proprie) sono parte del contributo svizzero e non rappresentano quindi un onere supplementare. A suo tempo, nel rapporto di verifica relativo al contributo svizzero all’allargamento, pubblicato nel 2015525, il Controllo federale delle finanze (CDF) aveva affermato che il tetto del 5 per cento avrebbe potuto essere rispettato (n. 7.1 Gestione dei costi) solo con un controllo molto rigoroso dell’andamento dei costi.. Per confronto, nell’ambito dei meccanismi finanziari del SEE e della Norvegia è prevista una quota del 7 per cento526, questo significa che a livello percentuale i mezzi a disposizione per la gestione sono maggiori, benché i volumi finanziari di questi meccanismi siano più grandi.
2.10.7.3 Attuazione
Secondo la LCCo, responsabili dell’attuazione sono il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Il Consiglio federale emanerà le disposizioni di esecuzione in un’ordinanza sui contributi della Svizzera per rafforzare la coesione in Europa (ordinanza sui contributi per la coesione). La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) assicureranno il coordinamento sia nella fase di pianificazione che in quella di esecuzione, insieme agli uffici federali competenti nel caso dei contributi destinati ad affrontare altre importanti sfide comuni. Altri uffici federali e istituzioni pubbliche che dispongono di determinate competenze specialistiche potranno essere coinvolti nell’esecuzione delle misure di sostegno. Le modalità concrete e le condizioni quadro (p. es. accordi tra uffici federali per l’esecuzione di tali misure) saranno concordate tra i servizi interessati.
Il comitato di pilotaggio per il settore della coesione coordinerà l’attuazione dei contributi. Sarà guidato in alternanza dalla DSC e dalla SECO e ne faranno parte
525 Cfr. www.efk.admin.ch/it > Pubblicazioni > Rapporti > Il contributo svizzero all’allargamento – La ripartizione dei compiti con i Paesi partner dell’UE consente un’attuazione efficiente? (CDF-14447).
526 Cfr. art. 1.9 par. 2 «Regulations on the implementation of the EEA grants 2021-2028», consultabile su www.eeagrants.org > Menu > Resources > Regulations.