Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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anche rappresentanti della Divisione Europa della Segreteria di Stato del DFAE e degli uffici federali responsabili dell’attuazione dei contributi nel settore delle altre importanti sfide comuni. Nel caso del primo contributo (2030–2036) sarà pertanto rappresentata nel comitato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), competente per questo tema. Nell’ordinanza sarà inoltre disciplinato il coordinamento con altri uffici federali coinvolti nell’attuazione di una misura di sostegno specifica o di un intero campo tematico (p. es. quello della ricerca). Il comitato di pilotaggio potrà infine consultare gli uffici specificamente interessati.

Le misure di sostegno concordate saranno attuate in linea di massima dagli Stati partner, che a tale scopo sono tenuti ad adottare un adeguato sistema di gestione e di controllo. Per le misure di sostegno gestite direttamente dalla Svizzera, quest’ultima è soggetta allo stesso obbligo. Spetterà agli uffici federali competenti, ossia la DSC e la SECO, fissare le modalità di esecuzione per definire in dettaglio i requisiti di questo sistema di vigilanza. I processi di rimborso e di pagamento saranno concordati con ogni Paese partner nell’accordo di attuazione e saranno preventivamente verificati dalle autorità competenti. Saranno inoltre richieste verifiche delle misure di sostegno e gli uffici federali competenti potranno in ogni momento, conformemente all’articolo 13 dell’Accordo sul contributo, effettuare direttamente controlli.

2.10.8 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

Art. 1 Oggetto

La legge sui contributi per la coesione disciplina l’attuazione dei contributi della Svizzera volti a ridurre le disparità economiche e sociali nell’UE, previsti dall’Accordo sul contributo sottoscritto dalla Svizzera e dall’UE. I contributi intesi a rispondere ad altre importanti sfide comuni non sono disciplinati dalla LCCo.

Art. 2 Programmi e progetti sostenuti

L’articolo 3 lettera f dell’Accordo sul contributo (nella legge «Accordo») definisce «misura di sostegno» un programma o un progetto realizzato con il sostegno della Svizzera. Per chiarezza, nella legge si parla sempre e solo di «programmi e progetti».

Tre forme dei contributi sono disciplinate dall’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo sul contributo.

1) Sulla base degli accordi di attuazione, i programmi e i progetti vengono pianificati ed eseguiti direttamente dagli Stati partner, previa approvazione del Paese partner in questione e della Svizzera (DSC o SECO). Tali approvazioni si fondano sulla preselezione comune di programmi/progetti negli accordi di attuazione.

2) La Svizzera ha inoltre la possibilità di realizzare, in misura limitata, misure di sostegno che gestisce autonomamente. Può per esempio amministrare in maniera autonoma un fondo per la cooperazione nel settore della ricerca o per la società civile.

3) Eventualmente, la Svizzera ha anche la possibilità di devolvere contributi a strumenti di finanziamento di terzi (v. commento all’art. 3).

Art. 3 Forme di sostegno