Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 549Fedlex · Rapporto esplicativo
Conformemente all’articolo 3 LCCo, le misure di sostegno possono assumere diverse forme. Queste includono in particolare prestazioni pecuniarie non rimborsabili, prestiti, partecipazioni o garanzie, sebbene nella prassi prevalgano attualmente le prestazioni pecuniarie non rimborsabili. Possono però trovare applicazione anche altre modalità, come le perizie tecniche o l’erogazione di contributi a strumenti di finanziamento sostenuti da altri finanziatori (p. es. i meccanismi finanziari norvegese e del SEE od organizzazioni multilaterali), a condizione che siano conformi agli obiettivi e i principi dell’Accordo sul contributo. I requisiti esatti concernenti le misure di sostegno e ai processi per la relativa pianificazione, realizzazione e verifica sono descritti nelle modalità di esecuzione degli accordi di attuazione.
Art. 4 Cooperazione con terzi
La Confederazione può delegare a terzi la pianificazione e la realizzazione dei programmi e dei progetti. Con «terzi» si intendono persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico esterne all’Amministrazione federale. La delega a terzi è fondamentale per una realizzazione efficiente delle misure di sostegno. Nel quadro del secondo contributo svizzero, per esempio, determinati programmi di ricerca sono attuati dal Fondo nazionale svizzero, un approccio rivelatosi efficace già nel contesto del contributo all’allargamento. La maggior parte dei programmi beneficia anche delle competenze di esperti svizzeri provenienti dal settore privato, di associazioni mantello o di organizzazioni non governative, che consentono così di migliorare la qualità dei programmi in questione e di metterne in evidenza la «Swissness». La selezione dei terzi a cui delegare tali mandati si orienta alle disposizioni della legge federale del 21 giugno 2019527 sugli appalti pubblici (LAPub) nonché della relativa ordinanza del 12 febbraio 2020528 sugli appalti pubblici (OAPub).
La Confederazione sosterrà solo le iniziative di terzi che adempiono gli obiettivi e i principi dell’Accordo. A tale scopo occorre sfruttare le esperienze, capacità e iniziative dei terzi al fine di impiegare in modo razionale il potenziale a disposizione in Svizzera e a livello internazionale. Qualora tali contributi a terzi rientrino nell’ambito di applicazione della legge del 5 ottobre 1990529 sui sussidi (LSu), un simile sostegno può essere concesso solo su richiesta. In questo caso, la presentazione di una proposta di programma o di progetto in risposta a un appello corrispondente è considerata una domanda
La Confederazione può anche cooperare con i Cantoni, i Comuni e gli enti pubblici e fornire loro il proprio sostegno. Tale cooperazione è particolarmente preziosa in quanto consente di ottimizzare la realizzazione delle misure grazie alle competenze, alle conoscenze e alle esperienze di questi attori. Con «enti pubblici» si intendono per esempio scuole universitarie e scuole specializzate superiori cantonali e federali che, nel proprio ambito, dispongono di conoscenze specialistiche che le rendono idonee a eseguire progetti per conto della Confederazione, ad assumere compiti di consulenza o a svolgere studi di progetto. Una simile cooperazione può avvenire con l’impiego e la remunerazione delle competenze tecniche di Cantoni, Comuni o istituzioni pubbliche. La collaborazione con i Cantoni, i Comuni e le istituzioni pubbliche può
527 RS 172.056.1 528 RS 172.056.11
529 RS 616.1