Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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assumere la forma di sovvenzioni (p. es. quando i Cantoni lavorano con gli Stati partner) oppure essere finanziata mediante fondi propri se la prestazione è erogata a favore degli uffici federali.

Per attuare i contributi in modo efficiente, può essere utile che la Confederazione costituisca o entri a far parte di persone giuridiche. L’articolo in questione non prevede tuttavia una disposizione specifica in merito poiché, ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005530 sulle finanze della Confederazione (LFC), a tale scopo sarebbe in ogni caso necessaria una nuova base legale.

Art. 5 Finanziamento

Il finanziamento dei contributi viene richiesto di volta in volta per un periodo di diversi anni tramite crediti d’impegno, che il Parlamento autorizza mediante decreto federale semplice.

Art. 6 Trattati

Per realizzare le misure di sostegno saranno stipulati con gli Stati partner, come in precedenza, trattati internazionali che definiscano i principi generali della cooperazione. Conformemente all’articolo 166 capoverso 2 Cost.531, l’articolo 6 LCCo conferisce al Consiglio federale la competenza per stipulare accordi di attuazione specifici per Paese con gli Stati partner nel quadro dei contributi per il rafforzamento della coesione in Europa. Questa disposizione mira anche a sgravare il Parlamento da affari di routine di importanza minore.

I programmi e i progetti negli Stati partner possono essere svolti con successo solo se si fondano su una base contrattuale. Questi accordi di progetto e di programma sono trattati internazionali, ma di natura puramente tecnica, limitati finanziariamente e nel tempo nonché circoscritti alla rispettiva misura di sostegno. La legge autorizza pertanto gli uffici federali competenti a stipulare simili trattati internazionali in merito a singoli progetti e programmi. Conformemente all’articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997532 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale riferisce ogni anno al Parlamento sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti o dagli uffici federali. Gli uffici federali competenti possono inoltre concludere, nella propria competenza, contratti di diritto privato (p. es. per mandati di valutazione) o contratti di diritto pubblico in relazione alle misure di sostegno.

Art. 7 Competenze

L’articolo 7 sancisce la responsabilità congiunta del DFAE (DSC) e del DEFR (SECO) per l’attuazione dei contributi destinati a rafforzare la coesione in Europa. La responsabilità per l’attuazione dei contributi intesi a rispondere ad altre sfide comuni spetta ai servizi federali competenti, in seno all’Amministrazione federale, per i temi fissati nel rispettivo periodo di contribuzione. Questi ultimi non detengono tuttavia alcuna responsabilità formale ai sensi della LCCo e necessitano di una base legale

530 RS 611.0

531 RS 101

532 RS 172.010