Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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diversa. Per il tema della migrazione del quadro del primo contributo 2030–2036, tale base legale è costituita dalla legge sull’asilo.

Art. 8 Monitoraggio, valutazione e rapporto

Il Consiglio federale sorveglia l’esecuzione della LCCo e dell’Accordo sul contributo, in particolare l’impiego efficace dei mezzi finanziari. Gli uffici federali competenti sono responsabili del monitoraggio e predispongono valutazioni periodiche dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’economicità delle misure di sostegno interessate. I rapporti di valutazione vengono pubblicati. Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un rapporto di rendicontazione in merito al raggiungimento degli obiettivi, all’attuazione, all’impiego e all’efficacia di ogni contributo. Tale rapporto include anche i risultati delle valutazioni. Le esperienze raccolte saranno prese in considerazione nella preparazione dei contributi futuri. Le prescrizioni nazionali sui controlli unilaterali delle misure di sostegno della Svizzera sono disciplinate dall’ordinanza sui contributi per la coesione e non sono pertanto menzionate nella legge.

Art. 9 Esecuzione – nessun commento

Art. 10 Modifica di altri atti normativi

Poiché la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è giunta a scadenza alla fine del 2024, occorre adeguare il riferimento alla «cooperazione con i Paesi dell’Est» nella LAPub. Nell’allegato 5 capoverso 1 lettera d LAPub, la formulazione «cooperazione con i Paesi dell’Est» sarà sostituita con un rimando alla LCCo. Le ordinanze che contengono un riferimento alla «cooperazione con i Paesi dell’Est» o formulazioni simili saranno modificate con l’adozione dell’ordinanza sulla nuova legge sui contributi per la coesione.

Nell’articolo 1 capoverso 2 lettera b della legge federale del 19 dicembre 2003533 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo sarà inserito un riferimento alla LCCo. La lettera b dell’articolo menzionato conteneva un rimando alla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, in vigore fino al 31 dicembre 2024. Poiché i programmi e i progetti nella parte relativa alla coesione del contributo svizzero possono perseguire anche obiettivi della promozione civile della pace e del rafforzamento dei diritti umani, tramite questo riferimento si garantisce che, per tali programmi e progetti, sia applicabile esclusivamente la LCCo.

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore – nessun commento

2.10.9 Tenore dei tre decreti finanziari

L’Accordo sul contributo stabilisce gli elementi cardine del primo periodo di contribuzione, relativo agli anni 2030–2036 (v. n. 2.10.5.5), inclusa la ripartizione tra i settori chiave della coesione e delle sfide comuni. Per quest’ultimo ambito, il tema definito per il primo contributo è quello della migrazione. Nell’allegato III (v.

n. 2.10.5.6) vengono inoltre fissati i parametri dell’impegno finanziario supplementare una tantum (fine 2024–fine 2029). Il presente progetto contiene

533 RS 193.9