Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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settoriali, e sono spiegate in termini generali al punto 2.2. Un fattore determinante per il diritto in materia di aiuti di Stato deriva dalla definizione del campo di applicazione dell’Accordo sull’energia elettrica; il fatto che quest’ultimo non contempli in particolare il consumo di energia elettrica (art. 2) determina il campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (punto 2.2.5.3). Di conseguenza, a differenza degli Stati UE, non rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo numerose misure di promozione a favore dei grandi consumatori di energia elettrica o sistemi nazionali e cantonali per la promozione dell’efficienza energetica o del consumo razionale di energia elettrica.
Riguardano le disposizioni internazionali sugli aiuti di Stato anche gli allegati III e IV e una dichiarazione congiunta allegata all’Accordo. L’allegato III stabilisce che i sei principali regimi svizzeri riguardanti gli aiuti di Stato nel settore dell’energia elettrica sono conformi alle norme in materia (eccezioni legali): per le energie rinnovabili il premio di mercato fluttuante e i contributi d’investimento (compresa la riduzione del canone d’acqua in caso di contributi d’investimento), i contributi alle spese d’esercizio per la biomassa e le garanzie per la geotermia nonché, per la protezione delle acque, la promozione e gli indennizzi per il risanamento dei deflussi residuali e della forza idrica. Per quanto riguarda il premio di mercato fluttuante e i contributi d’investimento per le energie rinnovabili, la Svizzera deve ancora apportare lievi modifiche (concernenti la commercializzazione diretta e per evitare incentivi alla produzione nelle fasi di prezzo negative). In linea di massima, tuttavia, questi strumenti sono già conformi alla normativa sugli aiuti di Stato. Inoltre, in futuro il Comitato misto dell’Accordo sull’energia elettrica potrà stabilire ulteriori deroghe che possono discostarsi dal diritto dell’UE.
È importante sottolineare alcuni aspetti relativi all’elenco compreso nell’Accordo: per esempio, se non vi figurano degli aiuti non significa che siano inammissibili. Nei negoziati per l’Accordo sull’energia elettrica sono stati intenzionalmente analizzati solamente alcuni aiuti principali, tra le altre cose per via del modello a due pilastri su cui poggia la sorveglianza degli aiuti di Stato. Inoltre, non si può desumere che le norme cantonali o comunali siano inammissibili dal fatto che gli aiuti compresi nell’elenco siano di diritto federale, al contrario; anche per analoghi strumenti cantonali o comunali si presume che siano conformi agli aiuti di Stato. Anche l’affermazione circa la durata della conformità deve essere inquadrata correttamente: il fatto che gli aiuti siano dichiarati conformi rispettivamente per sei e dieci anni è motivato da ragioni procedurali (in quanto nell’UE le valutazioni degli aiuti di Stato sono limitate nel tempo) e non materiali. Tali termini non costituiscono periodi di transizione trascorsi i quali gli aiuti diventano inammissibili; piuttosto devono confluire nell’esame continuo dei regimi di aiuto esistenti da parte dell’autorità di sorveglianza svizzera. L’attuale valutazione positiva costituisce anche un segnale importante per il periodo successivo alla scadenza dei suddetti termini. Viceversa, non è escluso che tali aiuti diventino inammissibili successivamente (una volta trascorsi sei o dieci anni), ad esempio a causa di un nuovo quadro giuridico. Gli aiuti all’attuazione basati su questi regimi di aiuto non potranno quindi più essere concessi. Grazie a una disposizione transitoria dell’Accordo (art. 14 par. 3 e art. 15 par. 3), la Svizzera ha cinque anni di tempo a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo per istituire un’autorità