Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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di sorveglianza e, successivamente, di un altro anno per fare il punto sugli aiuti esistenti. In questo quadro l’autorità di sorveglianza svizzera dovrà esaminare i possibili aiuti del settore elettrico non esplicitamente menzionati nell’Accordo. L’Accordo non stabilisce le tempistiche per gli eventuali adeguamenti dei regimi di aiuto proposti dall’autorità di sorveglianza (non degli aiuti concessi singolarmente).

2.11.6.11 Diritto ambientale (art. 20)

L’articolo 20 riguarda un’altra materia caratterizzata dal level playing field, ossia il diritto ambientale. Conformemente al corrispondente allegato V, viene dichiarata rilevante una serie di sei atti giuridici del diritto ambientale dell’UE concernenti: 1) la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, 2) la valutazione dell’impatto ambientale di determinati piani e programmi, 3) le emissioni industriali, 4) la riduzione del tenore di zolfo di determinati carburanti e combustibili liquidi, 5) la conservazione di specie di uccelli selvatici e (6) la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Per la Svizzera gli effetti sono limitati al settore dell’energia elettrica, come definito nell’Accordo. Si applica un approccio corrispondente al principio di equivalenza; le prescrizioni dell’UE non sono direttamente applicabili alla Svizzera che quindi negli atti di cui all’allegato V deve garantire lo stesso livello di protezione dell’ambiente. Può inoltre prevedere un livello di protezione più elevato, a condizione che non costituisca un ostacolo all’accesso al proprio mercato elettrico (art. 27 par. 3). La Svizzera è tenuta pertanto a raggiungere il risultato previsto dal diritto UE in materia di protezione dell’ambiente: Tuttavia, per quanto riguarda gli strumenti, le procedure e i termini applicabili, non è vincolata a quelli applicati dall’UE. Con l’approccio orientato al risultato si evita la frammentazione del diritto ambientale in Svizzera, per il settore dell’elettricità da un lato e per gli altri settori dall’altro. Nel settore dell’energia elettrica il diritto svizzero vigente è già equivalente al livello di protezione richiesto dal pertinente diritto UE, ragion per cui non sono necessari adeguamenti giuridici. Non sono toccate le competenze cantonali o comunali in questo settore.

2.11.6.12 Cooperazione nel settore delle energie rinnovabili e dell’infrastruttura energetica (art. 21 e 22)

In questi articoli sono state stabilite le cooperazioni tra UE e Svizzera nei rispettivi settori: la prima riguarda le energie rinnovabili (art. 21). Entrambe le parti riconoscono l’intenzione di aumentare la quota di energie rinnovabili nel sistema energetico, il che include per la Svizzera anche un obiettivo indicativo del 48,4 per cento per la quota di energie rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia nel 2030 (v. punto 2.11.6.16 «Commenti all’allegato VI»).

La seconda cooperazione riguarda l’infrastruttura energetica transeuropea (Transeuropean Networks – Energy, TEN-E) nel settore elettrico (art. 22). Questa garantisce l’integrazione in una pianificazione transfrontaliera che potrebbe interessare solo pochi progetti svizzeri (p. es. il Greenconnector). Nell’Accordo è stato scelto l’approccio dei Paesi terzi introdotto dal regolamento (UE) 2022/869 (regolamento UE TEN- E) per i progetti di interesse comune (Projects of Mutual Interest, PMI). Nel quadro dell’Accordo sull’energia elettrica si presume come dato un elevato livello di convergenza del quadro politico, necessario per l’inclusione di progetti di Paesi terzi negli