Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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elenchi dei PMI, anche per quanto riguarda il mercato interno e la decarbonizzazione. Progetti di questo tipo richiedono procedure di autorizzazione rapide. Tuttavia, la Svizzera non deve attenersi alle norme UE dettagliate in materia, ma soltanto disporre di un quadro normativo analogo, ad esempio per quanto riguarda i termini procedurali. Con le norme svizzere vigenti e quelle contenute nel progetto volto ad accelerare la trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche (revisione della legge sugli impianti elettrici), questo «quadro normativo analogo» è dato. La questione della ripartizione transfrontaliera dei costi dovrà essere risolta caso per caso. Il finanziamento di questi progetti non è disciplinato nell’Accordo. Per la mancata partecipazione al meccanismo di finanziamento, è improbabile che l’UE conceda finanziamenti a progetti situati in Svizzera. La Confederazione ha rinunciato a questa partecipazione, in particolare perché sarebbe diventata un pagatore netto.
2.11.6.13 Comitato misto (art. 25), affari istituzionali (art. 26 segg.) e scambio di informazioni (art. 40 segg.)
Come negli altri accordi bilaterali, responsabile del buon funzionamento dell’Accordo è un Comitato misto (art. 25). Nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE, laddove opportuno, si procede a una semplificazione delle disposizioni sul comitato misto in tutti gli accordi interessati (v. n. 2.1.6.7). Oltre ai consueti compiti, come ad esempio l’adozione di decisioni concernenti l’integrazione nell’Accordo di atti giuridici dell’UE (v. punto 2.1.8), l’Accordo assegna al Comitato misto anche determinate competenze che il diritto UE nel settore dell’energia elettrica attribuisce alle istituzioni dell’UE.
Le disposizioni istituzionali dell’Accordo (art. 26 segg.) corrispondono a quelle degli altri accordi sul mercato interno (v. punto 2.1).
Nella misura in cui l’Accordo sull’energia elettrica costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (art. 24 par. 2), le misure di compensazione proporzionate che una Parte contraente può adottare per rimediare a un’eventuale situazione di squilibrio (cfr. punto 2.1.6.4.3) possono essere adottate nell’ambito dell’Accordo sull’energia elettrica stesso oppure anche nell’ambito di qualsiasi altro accordo in settori relativi al mercato interno al quale la Svizzera partecipa (art. 33 par. 1).
Specifici per l’Accordo sull’energia elettrica sono gli articoli 40–42. L’articolo 41 paragrafo 1 (in combinato disposto con gli atti UE di cui all’allegato I) riconosce che le istituzioni UE possono redigere i rapporti e i pareri previsti nel settore elettrico dell’UE recepito anche in relazione alla Svizzera. In merito a questi documenti, vi è una forte necessità di scambio di informazioni, ma anche in generale laddove l’UE necessiti di informazioni dalla Svizzera, analogamente a quanto avviene per gli Stati membri UE. L’articolo 40 paragrafo 1 prevede di regola la via diplomatica attraverso il Comitato misto nel caso in cui l’informazione sia trasmessa alla Commissione europea. Nel caso dell’ACER, che spesso affronta questioni più tecniche, di norma è invece previsto lo scambio diretto di informazioni tra le autorità (art. 40 par. 5), ciò per esigenze pratiche, in particolare quando si tratta di questioni urgenti. Il Comitato misto può stabilire deroghe in anticipo o ad hoc (art 40 par. 3 e 5). Infine, nell’esercizio dei loro compiti, la Commissione e l’ACER possono scambiare informazioni di-