Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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rettamente con le imprese svizzere (art. 40 par. 6). Se l’Accordo riconosce alle autorità UE competenze di diritto settoriale anche per quanto riguarda la Svizzera, pure lo scambio diretto di informazioni è previsto come norma generale.
L’articolo 45 prevede che le parti contraenti si scambino eventuali informazioni classificate conformemente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, concluso il 28 aprile 2008. L’articolo 45 incarica inoltre il Comitato misto di definire le modalità per garantire un’adeguata protezione dei dati sensibili in una decisione specificamente adottata a tal fine.
2.11.6.14 Contributo finanziario (art. 49)
Per la sua partecipazione all’ACER la Svizzera versa annualmente un contributo finanziario. L’articolo 49 e l’allegato VII definiscono nel dettaglio il calcolo del contributo e le modalità di pagamento. Il contributo finanziario è costituito da un contributo alle spese d’esercizio e da una quota di partecipazione. Il contributo alle spese d’esercizio corrisponde alla quota di PIL della Svizzera rispetto al PIL dell’UE, moltiplicata per i costi totali dell’ACER e applicando una riduzione del 15 per cento, poiché la Svizzera partecipa solo alle attività dell’ACER relative all’energia elettrica e non a quelle del gas (proporzionalmente molto più ridotte). La quota di partecipazione corrisponde al 4 per cento del contributo alle spese d’esercizio. Il contributo finanziario del nostro Paese ammonta quindi a circa 1,4 milioni di franchi all’anno, finanziati attraverso una tassa di vigilanza già in vigore, riscossa da Swissgrid presso i consumatori finali.
2.11.6.15 Allegato I: Disposizioni del mercato interno dell’energia elettrica dell’UE
2.11.6.15.1 Informazioni generali sugli allegati con recepimento del diritto e competenze delle istituzioni dell’UE
Nell’allegato I sono integrati gli atti giuridici dell’UE concernenti il mercato interno dell’energia elettrica e pertanto vincolanti per la Svizzera. Per quanto riguarda le competenze va osservato che la sorveglianza sulla corretta applicazione dell’Accordo secondo il modello a due pilastri dell’Accordo (v. punto 2.1) è svolta dalle autorità svizzere, principalmente dalla ElCom. Anche il diritto settoriale dell’UE attribuisce questa competenza principalmente alle autorità dei singoli Stati membri, Il diritto settoriale dell’Unione contempla tuttavia anche competenze delle istituzioni UE, soprattutto quando le autorità nazionali competenti e interessate non raggiungono un accordo oppure è necessaria una visione europea sovraordinata. L’Accordo disciplina le modalità di gestione di tali competenze nei casi in cui è coinvolta la Svizzera, stabilendo singolarmente per ogni competenza chi la esercita. Se una competenza non è assegnata nell’Accordo, è attribuita alle autorità svizzere. L’attribuzione di eventuali future competenze derivanti dall’ulteriore sviluppo del diritto UE oppure da nuovi atti rilevanti verrà effettuata dal Comitato misto.
La logica seguita nell’Accordo per l’attribuzione delle competenze è oggettiva e differenziata. All’ACER, che spesso si occupa di contenuti altamente tecnici, talvolta