Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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tuttavia di notevole portata, e in cui manca un organo decisionale alternativo adeguato, vengono attribuite diverse competenze. Tuttavia, sono state negoziate anche soluzioni speciali nei casi in cui si può ledere la sovranità svizzera, per esempio nell’assegnazione della Svizzera a una regione di calcolo della capacità. Anziché la competenza sussidiaria dell’ACER vigente nell’UE, in una prima fase, per i casi che la riguardano, la Svizzera può rivolgersi al Comitato misto, in cui può intervenire con pari diritti per raggiungere un accordo. Se entro sei mesi non si giunge a un accordo, la competenza è trasferita all’ACER, poiché la decisione riguardante la Svizzera si ripercuote direttamente anche sulle decisioni interne dell’UE e un ulteriore rinvio potrebbe portare a complicazioni o blocchi ben oltre i confini svizzeri. L’Accordo si discosta dall’ordinamento UE anche per quanto riguarda l’assegnazione delle zone di offerta. Il Comitato misto esprime il proprio consenso a una proposta elaborata dalla Commissione europea. Ulteriori norme speciali si trovano, ad esempio, nei poteri analoghi a quelli di polizia di cui dispone l’ACER nell’ambito del regolamento REMIT, che per la Svizzera sono sostituite da una soluzione in cui la procedura è svolta dalla ElCom. In questo modo è garantita la sovranità svizzera.
Nell’Accordo non è disciplinata in modo esplicito la questione delle vie legali: Pertanto occorre distinguere tra la Svizzera come Stato (comprese le sue autorità, p. es. la ElCom) e gli operatori economici o privati. Lo Stato deve percorrere la via della composizione delle controversie prevista dall’Accordo (art. 32) e adire quindi il tribunale arbitrale. Gli altri ricorrenti (p. es. le imprese svizzere) si rivolgono invece alle istanze dell’UE, ossia al Tribunale dell’UE e alla CGUE (e, per quanto riguarda l’ACER, alla commissione di ricorso dell’ACER). Se ricorrono alle vie legali sia la Svizzera che un’impresa ed eventualmente anche altri attori nell’UE, i tribunali aditi devono garantire un adeguato coordinamento procedurale, eventualmente anche mediante sospensioni. Le decisioni nazionali, ad esempio della ElCom, possono essere impugnate dinanzi ai tribunali svizzeri.
Nelle osservazioni preliminari degli allegati I e VI sono stabiliti due principi che concretizzano l’applicazione degli atti giuridici dell’UE integrati negli allegati I e VI e il trattamento della Svizzera alla stregua di uno Stato membro dell’UE.
Il primo principio stabilisce che i diritti e gli obblighi previsti dagli atti giuridici dell’UE integrati negli allegati I e VI per gli Stati membri dell’UE si applicano anche alla Svizzera.
Questa disposizione si applica in linea di principio anche agli altri accordi sul mercato interno del pacchetto Svizzera-UE (v. punto 2.1.5.7). Essa garantisce che la Svizzera goda degli stessi diritti degli Stati membri dell’UE e non possa essere trattata in modo meno favorevole in quanto «Stato terzo».
Il secondo principio stabilisce che i riferimenti a persone fisiche o giuridiche residenti o con sede negli Stati membri dell’UE valgono anche come riferimenti a persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Svizzera. Questa disposizione, prevista anche nell’Accordo sulla sicurezza alimentare, stabilisce che, nell'ambito di applicazione dell'Accordo sull’energia elettrica, alle persone fisiche e giuridiche residenti o con