Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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sede in Svizzera si applicano in linea di principio le stesse norme applicabili alle persone fisiche e giuridiche residenti o con sede negli Stati membri dell’UE.

Entrambi i principi devono essere applicati nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali, ovvero in particolare nel rispetto dell’approccio a due pilastri e non nell'ambito di applicazione di una deroga ai sensi dell’articolo 27 capoverso 8 dell’Accordo sull’energia elettrica. Inoltre, i principi si applicano solo se non diversamente previsto dagli adeguamenti tecnici.

Occorre inoltre rimandare ai riferimenti ad atti dell’UE non recepiti contenuti negli atti dell’UE recepiti. Poiché gli atti giuridici a cui si fa riferimento non sono stati integrati negli allegati, secondo una prassi consolidata tali rinvii ad atti non integrati negli accordi Svizzera-UE non si applicano alla Svizzera se ciò non è esplicitamete previsto, come nel caso, appunto, dell’Accordo sull’energia elettrica.

2.11.6.15.2 Prevenzione dei rischi

Con il regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica, l’UE ha istituito un quadro volto a garantire che gli Stati membri siano sufficientemente sensibilizzati e preparati a tutti i tipi di rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre, sono stati chiariti i compiti e le responsabilità in caso di emergenza e si tiene conto degli effetti transfrontalieri nell’adozione di misure di protezione. Il regolamento definisce inoltre cosa si intende per «crisi dell’energia elettrica», ad esempio in caso di domanda straordinaria o di guasti a un’infrastruttura essenziale di produzione o di trasporto. In quanto elemento fondamentale, la prevenzione, la preparazione e la gestione delle crisi sono portate al livello europeo e, in collaborazione con diversi attori, tra cui le autorità nazionali competenti (ENTSO- E e ACER), vengono definiti scenari di crisi regionali, ossia transnazionali. Su tale base, gli Stati redigono piani di preparazione ai rischi con misure di prevenzione e gestione chiaramente definite, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, che devono comprendere anche misure di gestione armonizzate a livello regionale. Con questo Accordo la Svizzera entra a far parte di questa collaborazione in materia di preparazione ai rischi, il che rafforza la resilienza dell’approvvigionamento elettrico. Per diversi aspetti non urgenti, il nostro Paese dispone di un periodo transitorio in modo da poterli attuare nel secondo pacchetto. La Germania, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e l’Austria attuano la cooperazione regionale per la preparazione e la gestione delle crisi prevista dal regolamento nell’ambito del Forum energetico pentalaterale, a cui la Svizzera partecipa già in qualità di osservatore. Con l’Accordo sull’energia elettrica la Svizzera aderisce a pieno titolo a questa collaborazione.

2.11.6.15.3 Regolamento ACER

L’ACER è l’Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia degli Stati membri dell’UE per l’elettricità e il gas. Il corrispondente regolamento ACER (UE 2019/942), anch’esso parte dell’acquis dell’UE concernente il diritto del mercato interno dell’energia elettrica, istituisce questa agenzia e disciplina i compiti dell’ACER, tra l’altro in relazione all’elaborazione e all’attuazione dei codici di rete