Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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(v. punto 2.11.6.14.5), all’adeguatezza della produzione di energia elettrica e alla preparazione ai rischi nonché al monitoraggio dell’integrità e della trasparenza del mercato all’ingrosso (REMIT). I codici di rete sono regole tecniche valide a livello di UE per l’esercizio, la pianificazione e l’accesso alle reti dell’elettricità e del gas (v. punto 2.11.6.14.5). Inoltre, il regolamento ACER disciplina diverse competenze (v. sopra) e gli organi dell’ACER, compreso in particolare il Comitato dei regolatori, in cui i rappresentanti delle autorità di regolazione nazionali prendono decisioni a maggioranza qualificata. Sulla base di un (Memorandum of Understanding (MoU), dal 2017 la ElCom collabora con l’ACER e ha potuto partecipare ai suoi organi in qualità di osservatore. Dopo la disdetta del Memorandum da parte dell’ACER nell’estate 2021, questa collaborazione è cessata. Grazie all’Accordo sull’energia elettrica la ElCom prenderà parte all’ACER per il settore dell’energia elettrica, ma non del gas, e potrà così partecipare all’elaborazione di importanti normative e decisioni, ma senza diritto di voto (come d’altronde nemmeno gli Stati del SEE). L’assunzione presso l’ACER è aperta anche ai cittadini svizzeri. Ulteriori informazioni sullo status dell’ACER sono riportate nell’appendice dell’allegato I.
2.11.6.15.4 Regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica
Il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica, insieme alla relativa direttiva, costituisce il nucleo vero e proprio del pertinente acquis dell’UE. Contiene in parte disposizioni estremamente dettagliate su un gran numero di argomenti. La maggior parte di queste norme verrebbe applicata direttamente in Svizzera, tuttavia per il momento non sarà così poiché è stato negoziato un periodo transitorio, ad esempio per le norme dettagliate concernenti l’immissione prioritaria degli impianti di produzione di energie rinnovabili (art. 12 par. 2–7) o per i nuovi interconnettori (art. 63) («linee di interconnessione» conformemente al diritto interno). Il regolamento UE 2019/943 contiene norme concernenti, tra l’altro, i seguenti argomenti: responsabilità dei gruppi di bilancio, norme concernenti i diversi tipi di mercato come day-ahead, intraday, mercati a termine e mercati dell’energia di regolazione, dispacciamento e ridispacciamento, assegnazione delle capacità, gestione delle congestioni e relative entrate, contratti d’acquisto di energia elettrica e pianificazione di rete. Esso include inoltre la norma, molto discussa (anche in Svizzera negli ultimi anni), secondo cui il 70 per cento delle capacità di trasporto rilevanti per lo scambio transfrontaliero di energia elettrica deve essere reso disponibile per il commercio (art. 16). La gestione delle capacità di trasporto verso Stati terzi non è disciplinata dal diritto UE. L’Accordo sull’energia elettrica chiarisce che la Svizzera è considerata nelle norme per il calcolo e l’assegnazione delle capacità; in tal modo non sussiste il rischio che le norme siano applicate a scapito della Svizzera. Ciò significa anche che dall’entrata in vigore dell’Accordo Swissgrid dovrà soddisfare la prescrizione, il che è tecnicamente fattibile. Sono inoltre contenute disposizioni sull’adeguatezza delle risorse e sui meccanismi di capacità nonché sulle riserve strategiche (art. 20 segg.), rilevanti per la riserva di energia elettrica svizzera. Infine, sono disciplinati anche numerosi organismi, come l’ENTSO-E, i centri di coordinamento regionali e l’Organizzazione dei gestori delle reti di distribuzione (EU-DSO).