Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.11.6.15.5 Codici di rete (network code)
Di grande rilevanza pratica sono i cosiddetti codici di rete (network code), che si basano sul regolamento (UE) 2019/943 di cui sopra e sono contenuti in regolamenti della Commissione europea, motivo per cui questi ultimi fanno parte anche dell’acquis pertinente. Si tratta di prescrizioni specifiche volte a disciplinare le questioni tecniche, operative ed economiche relative all’esercizio e all’utilizzo dell’infrastruttura di rete transfrontaliera per un mercato interno dell’energia elettrica UE efficiente e aperto. I codici di rete tradizionali possono essere suddivisi in tre categorie: a) codici relativi al mercato, per l’assegnazione delle capacità e la gestione delle congestioni, l’assegnazione delle capacità a lungo termine e la compensazione del sistema di approvvigionamento dell’energia elettrica; b) codici relativi alle condizioni tecniche di connessione; e c) codici per l’esercizio della rete. I codici di rete contengono norme dettagliate valide e, in linea di principio, direttamente applicabili in Svizzera, in quanto regolamenti UE integrati nell’Accordo. I codici relativi al mercato disciplinano tra l’altro l’istituzione e il funzionamento delle rispettive piattaforme dell’UE (p. es. per l’accoppiamento dei mercati), dalle quali la Svizzera è stata di recente esclusa. A tal fine, l’Accordo contiene clausole che consentono la partecipazione della Svizzera all’accoppiamento dei mercati entro nove mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
La partecipazione all’accoppiamento dei mercati implica inoltre per la Svizzera l’introduzione di un nuovo attore. Questo gestore del mercato elettrico designato (Nominated Electricity Market Operator, NEMO) gestisce la borsa dell’energia elettrica per la zona di offerta Svizzera e, in collaborazione con i NEMO delle zone di offerta limitrofe, il meccanismo di accoppiamento dei mercati. Attualmente la borsa dell’energia elettrica offre prodotti spot EPEX per la zona di offerta Svizzera. Ai sensi dell’Accordo, il gestore della borsa dell’energia elettrica deve essere formalmente designato dall’autorità di regolazione. Vengono designati anche diversi gestori di borse dell’energia elettrica che possono offrire parallelamente prodotti per la zona di offerta Svizzera. Il NEMO continua a essere finanziato attraverso gli emolumenti versati dai partecipanti al commercio.
Sulla base dei codici di rete vengono inoltre emanate le condizioni tecniche di attuazione e le metodologie (Terms and Conditions or Methodologies, TCM) che fanno parte dell’intero corpus normativo. Grazie all’Accordo, la Svizzera potrà partecipare a pieno titolo all’elaborazione delle nuove TCM che la ElCom inserirà come parte del quadro normativo rilevante mediante istruzioni. Finché ciò non sarà avvenuto, in virtù dell’Accordo (senza decisione da parte della Svizzera) le TCM saranno direttamente applicabili nel nostro Paese.
Leggermente diverso è il nuovo codice di rete per la cibersicurezza, anch’esso recepito. Il codice è limitato al settore dell’energia elettrica, ma allo stesso tempo è integrato in un più ampio quadro giuridico dell’UE in materia di cibersicurezza, che comprende anche attori con ruoli specifici. L’Accordo fa riferimento a questi attori, siano essi istituiti nel codice delle reti per la cibersicurezza o nel diritto generale dell’UE in materia di cibersicurezza, evitando intenzionalmente che quest’ultimo diventi applicabile per la Svizzera. Per l’attuazione del codice di rete, la Svizzera dovrà designare diversi organi che avranno determinati compiti. Non essendo coinvolta nell’ulteriore