Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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quadro giuridico in materia di cibersicurezza al di fuori del settore dell’elettricità, non è prevista la partecipazione della Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA).

2.11.6.15.6 Piattaforma per la trasparenza ENTSO-E

Il regolamento (UE) n. 543/2013 mira a rafforzare la trasparenza dei mercati dell’energia elettrica, stabilendo obblighi precisi in materia di trasmissione e pubblicazione dei dati. Esso costituisce la base giuridica fondamentale per lo scambio di dati con la ENTSO-E e fornisce il mandato legale per la piattaforma per la trasparenza delle informazioni. Con l’Accordo sull’energia elettrica, il suddetto regolamento diventa applicabile in Svizzera, senza attuazione. Swissgrid lo applicava già ampiamente laddove possibile su base non vincolante. D’ora in poi potrà conformarsi integralmente alle sue disposizioni. Inoltre, con il recepimento del regolamento, i proprietari dei dati, in particolare i GRD, saranno obbligati a trasmettere i dati pertinenti alla società nazionale di rete.

2.11.6.15.7 Direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica

Altri temi centrali sono disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica, come ad esempio la libera scelta del fornitore (apertura del mercato per tutti i consumatori finali) e i relativi diritti dei consumatori. La Svizzera dispone di un periodo transitorio di tre anni per l’introduzione dei brevi termini per il passaggio vigenti nell’UE. Il quadro definisce inoltre gli interventi e le normative che gli Stati possono attuare. La direttiva disciplina altresì la disgiunzione dei GRD summenzionata e i modelli per i GRT (modelli TSO). Altri temi riguardano le reti locali («reti di distribuzione chiuse» conformemente al diritto UE), la flessibilità, gli impianti di stoccaggio e la mobilità elettrica. Infine sono disciplinati i requisiti posti all’autorità di regolazione indipendente e i suoi numerosi compiti, tra cui la realizzazione dell’allacciamento e l’accesso alla rete, tariffe incluse. Rispetto alla situazione attuale si tratta di un cambiamento importante per la Svizzera che dovrà trasferire la competenza all’autorità di regolazione solamente dopo un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. La maggior parte delle norme della direttiva non sono direttamente applicabili in Svizzera (come negli Stati dell’UE) e pertanto necessitano dell’attuazione nel diritto nazionale.

2.11.6.15.8 Integrità e trasparenza del mercato all’ingrosso (REMIT)

Il regolamento REMIT (UE) 1227/2011 crea un quadro armonizzato volto a garantire la trasparenza e l’integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso. È importante che i consumatori e gli altri partecipanti al mercato possano avere fiducia nell’integrità di questi mercati, caratterizzati da prezzi che rispecchiano un’interazione equilibrata e basata sulla competitività tra domanda e offerta e dove non si verificano abusi di mercato. Il regolamento REMIT vieta pertanto l’insider trading e la manipolazione del mercato e prevede obblighi di registrazione, pubblicazione di informazioni privilegiate e trasmissione di informazioni circa le transazioni effettuate sui mercati dell’energia all’ingrosso. Essendo tali obblighi di carattere transfrontaliero, la relativa sorveglianza è affidata all’ACER.