Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Le soluzioni speciali per la Svizzera contenute nell’Accordo riguardano i poteri d’indagine dell’ACER, previsti in aggiunta al controllo da parte delle autorità di regolazione nazionali (quando queste non intervengono) e nei casi transfrontalieri. In queste fattispecie l’ACER può avviare indagini in Svizzera. Tuttavia le indagini vere e proprie, in parte di natura poliziesca, come perquisizioni domiciliari o sequestri, sono eseguite dalle autorità svizzere, in particolare dalla ElCom, che può anche essere strettamente affiancata dall’ACER.
La Svizzera recepisce il regolamento REMIT solamente nel settore dell’energia elettrica, ma non del gas. In Svizzera la legge federale del 28 marzo 2025 sulla vigilanza e la trasparenza sui mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE, RU…) riguarda entrambi i settori. La parte relativa all’energia elettrica rilevante ai fini REMIT è già conforme all’Accordo sull’energia elettrica. Ciononostante, poiché l’Accordo modifica la situazione di partenza e l’ottica, nell’ambito della sua attuazione sono necessari adeguamenti della LVTE (v. punto 2.11.8.3).
2.11.6.16 Allegati III, IV e V
Gli allegati relativi agli aiuti di Stato (III e IV) e all’ambiente (V) sono stati precedentemente illustrati nel rispettivo argomento (punti 2.11.6.10 e 2.11.6.9).
2.11.6.17 Energie rinnovabili (allegato VI)
2.11.6.17.1 Obiettivo relativo alle energie rinnovabili
Con questo Accordo la Svizzera recepisce parti significative in termini di contenuto, ma limitate come entità, della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (direttiva sulle energie rinnovabili, RED II). Si tratta di un ulteriore ambito di collaborazione connesso al mercato interno dell’energia elettrica (art. 21 e all. VI). Il maggiore impiego di energie rinnovabili perseguito attraverso la RED II serve, tra l’altro, a raggiungere un bilancio equilibrato dei gas serra entro il 2050, un obiettivo a lungo termine condiviso da Svizzera ed UE. A tal fine, la RED II prevede tra l’altro, come obiettivo generale per l’UE, una quota di energie rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia del 42,5 per cento, se possibile del 45 per cento. L’attuale regime RED prevede che i singoli Stati membri contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi complessivi. Per la Svizzera l’Accordo prevede un valore di riferimento o obiettivo indicativo del 48,4 per cento del consumo finale lordo di energia, senza fissare obiettivi o prescrizioni settoriali, ad esempio per l’elettricità, il riscaldamento o i trasporti. Seppur ambizioso, questo obiettivo è in linea con l’attuale politica energetica e climatica della Svizzera e i suoi obiettivi e strumenti. Il calcolo per monitorare il raggiungimento dei risultati si basa sul cosiddetto strumento SHARES dell’Ufficio statistico dell’Unione europea Eurostat. L’obiettivo svizzero definito nell’Accordo è a sé stante e non viene computato ai fini dell’obiettivo UE. Poiché tecnicamente si tratta di un semplice valore di riferimento, l’impegno della Svizzera è di natura politica, per cui un eventuale mancato raggiungimento non avrebbe conseguenze sul piano del diritto internazionale. L’UE non potrebbe pretendere un adempimento mediante la procedura di composizione delle controversie dell’Accordo. Una volta che l’UE avrà stabilito il suo obiettivo per il periodo