Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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successivo al 2030, l’obiettivo svizzero dovrà essere aggiornato in base a questo oppure al nuovo regime RED.

2.11.6.17.2 Garanzie di origine (GO) e comunità energetiche rinnovabili

In mancanza di un accordo sull’energia elettrica, dal 2021 nell’UE non sono più riconosciute le garanzie di origine svizzere* (GO). Con l’Accordo le GO vengono nuovamente riconosciute: oltre a quelle per l’elettricità, anche quelle per il calore nonché i combustibili e i carburanti rinnovabili.

Il diritto dell’UE prevede diverse forme di comunità per una maggiore diffusione delle energie rinnovabili alla base, le cosiddette «comunità energetiche rinnovabili». L’allegato VI stabilisce che le disposizioni della RED in questione non sono applicabili alla Svizzera che tuttavia deve disporre di norme equivalenti. Il nostro Paese, che a sua volta conosce diverse forme simili di comunità, come il raggruppamento ai fini del consumo proprio e le comunità locali di energia elettrica (CLE), può continuare ad applicare queste forme, ma può anche procedere a una riorganizzazione degli strumenti per allinearsi maggiormente all’UE.

2.11.6.17.3 Particolarità nel settore del legno

La RED II vieta il sostegno finanziario a tronchi per sega, impiallacciatura e scopi industriali, nonché per i tronchi e le radici durante la combustione per la produzione di energia. Per la Svizzera, questo divieto riguarda solamente la produzione di energia elettrica. Tuttavia, poiché per la produzione di calore si rinuncia a una garanzia di origine, in questo caso non è necessaria l’attuazione nel diritto nazionale.

La biomassa legnosa può essere utilizzata solo in base al suo valore aggiunto economico ed ecologico più elevato secondo la cosiddetta utilizzazione a cascata (uso efficiente sotto il profilo delle risorse secondo il principio circolare): il legno deve essere utilizzato come materiale prima di essere infine destinato alla produzione di energia. Poiché l’utilizzazione a cascata è già una prassi corrente in Svizzera, si rinuncia a un’ulteriore normativa che comporterebbe un onere d’esecuzione.

2.11.6.17.4 Criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra per i biocarburanti e i biocombustibili

Per l’imputazione all’obiettivo relativo alle energie rinnovabili devono essere soddisfatti determinati requisiti. In particolare, i biocarburanti, i combustibili liquidi e i combustibili solidi da biomassa devono soddisfare criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra se utilizzati in impianti per la produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento con una potenza superiore a 7,5 MW. Ciò vale indipendentemente dalla provenienza geografica del combustibile, anche nel caso in cui sia prodotto all’interno dei confini svizzeri e qui successivamente consumato. Anche la prova del rispetto dei criteri di sostenibilità e per la riduzione dei gas serra è un prerequisito per ottenere il sostegno finanziario a questi impianti. L’adempimento dei criteri richiesti avviene mediante certificazione, che inizialmente in Svizzera dovrebbe svolgersi su base volontaria. In linea di principio, le leggi nazionali e cantonali in materia di protezione ambientale garantiscono già il rispetto dei criteri.