Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 604Fedlex · Rapporto esplicativo

2.11.6.17.5 Procedura di autorizzazione e pianificazione territoriale per le energie rinnovabili

La RED II stabilisce prescrizioni relative alla pianificazione del territorio (le cosiddette zone di accelerazione) e sulle procedure di autorizzazione per i progetti nel settore delle energie rinnovabili, in particolare allo scopo di velocizzarne la procedura. L’orientamento delle disposizioni svizzere è lo stesso delle disposizioni della RED II, tranne che per la valutazione ambientale strategica, che in Svizzera non esiste come procedura obbligatoria specifica, ma è attuata attraverso diversi strumenti di pianificazione del territorio. Nel complesso, le differenze sono minime, tuttavia si è rinunciato a recepire le norme della RED II in materia di pianificazione territoriale e procedure. In questo modo si evita che le norme pertinenti della LAEl adottata dalla Svizzera il 9 giugno 2024, debbano essere nuovamente modificate e le procedure cantonali adeguate. La Svizzera è tenuta semplicemente a disporre di norme comparabili a quelle della RED II; ciò è garantito dalle vigenti norme e da quelle elaborate nel quadro della revisione della LEne per accelerare le procedure di pianificazione, autorizzazione edilizia e ricorso (atto sull’accelerazione) e del progetto volto ad accelerare la trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche (revisione della legge sugli impianti elettrici). La Svizzera può inoltre continuare ad applicare la propria normativa in materia di esame di impatto ambientale senza dover introdurre la valutazione ambientale strategica dell’UE.

2.11.7 Punti essenziali dell’atto legislativo di attuazione

2.11.7.1 Attuazione a tappe

2.11.7.1.1 Principio di una procedura a tappe

L’attuazione dell’Accordo sull’energia elettrica nel diritto svizzero avviene in due tappe. Insieme al messaggio concernente il pacchetto Svizzera-UE e all’approvazione dell’Accordo sull’energia elettrica, al Parlamento saranno sottoposte in un primo pacchetto le modifiche di legge importanti dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche, tra cui figurano gli elementi necessari per il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, come l’apertura del mercato per tutti i consumatori finali. Al più tardi tre anni dopo, seguiranno in un secondo pacchetto ulteriori modifiche legislative per l’attuazione dell’Accordo sull’energia elettrica che a tal fine prevede periodi transitori.

2.11.7.1.2 Panoramica dei temi principali del secondo pacchetto

Direttiva (UE) 2019/944

Il punto principale del secondo pacchetto riguarda una competenza centrale dell’autorità di regolazione (art. 6, 57–59 dir.), ossia della ElCom. Il diritto UE conferisce al regolatore ampie competenze per quanto riguarda le condizioni di allacciamento e l’accesso alla rete, tariffe incluse. In questo caso è necessaria la definizione o l’approvazione dei metodi corrispondenti da parte della ElCom. In futuro saranno di competenza della ElCom non solo le tariffe di rete, interessi compresi (Weighted Average Cost of Capital, WACC), ma anche altri aspetti del corrispettivo per l’utilizzazione della rete. In futuro questi aspetti non potranno più essere disciplinati dal legislatore.