Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Pertanto, in linea di principio, le norme vigenti concernenti il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non sono materialmente messe in discussione; tuttavia, in questo contesto si dovrà verificare che non siano in contrasto con i principi sanciti dal diritto UE. Per quanto riguarda l’allacciamento alla rete, anch’esso considerato, finora sono stati soprattutto i Cantoni e i Comuni a emanare le relative disposizioni. Con l’Accordo questo compito è trasferito alla ElCom o alla Confederazione, quest’ultima competente in virtù dell’articolo 91 Cost. Per questo cambio di sistema la Svizzera ha negoziato un periodo transitorio di cinque anni. Occorrerà inoltre verificare se il sistema sanzionatorio della LAEl debba essere inasprito (p. es. con sanzioni amministrative generali in funzione del fatturato), al fine di garantire efficacemente il rispetto delle norme da parte delle imprese.
Per quanto riguarda l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti (artt. 19–22 dir.), saranno necessari solo alcuni adeguamenti minori, riguardanti i termini fino ai quali i vecchi sistemi di misurazione possono rimanere in funzione.
I requisiti di interoperabilità e le procedure per l’accesso ai dati (art. 24 dir.) richiederanno adeguamenti nella legislazione svizzera al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio ed evitare costi amministrativi eccessivi per le parti aventi diritto. I GRD e i fornitori di servizi dovranno agevolare la piena interoperabilità dei servizi energetici. Nell’ambito del trattamento dei dati (art. 23 dir.) saranno necessarie modifiche di minore entità.
Un’ulteriore differenza rispetto al diritto UE che rende necessario un adeguamento della LAEl riguarda le reti locali. Nell’UE per le «reti di distribuzione chiuse», l’esenzione dalla regolazione di rete è meno estesa rispetto alla Svizzera e lo status di rete in quanto tale non è ottenuto automaticamente, ma solamente in virtù di un’esenzione concessa dal regolatore.
Il diritto dell’UE prevede inoltre le comunità energetiche dei cittadini; bisognerà capire come queste si integreranno nel sistema complessivo degli strumenti svizzeri simili, già esistenti e di nuova creazione, ad esempio le CLE. Contrariamente alle CLE già esistenti in Svizzera, le comunità energetiche dei cittadini possono utilizzare tutti i livelli di rete ed estendersi a più comprensori di rete. Il diritto alla condivisione dell’energia (art. 15a dir.) consente inoltre la condivisione dell’energia da parte di economie domestiche e PMI in qualità di clienti attivi. La Svizzera potrebbe concedere tale diritto anche ai grandi consumatori; comunità di questo tipo non esistono ancora.
Inoltre, il diritto svizzero deve essere leggermente adeguato per quanto riguarda la pubblicazione dei servizi di flessibilità. Infine è necessario un quadro normativo che consenta a Swissgrid e ai GRD di stipulare contratti flessibili nelle zone in cui la capacità della rete per i nuovi allacciamenti è limitata o inesistente.
Alla luce delle prescrizioni dell’UE per i «clienti vulnerabili» occorrerà definire con maggiore precisione cosa si intende in Svizzera con questo termine. In tale contesto si dovrà inoltre verificare se, oltre agli obblighi di trasparenza e informazione già esistenti, saranno necessarie ulteriori misure per la protezione di questi clienti.