Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 606Fedlex · Rapporto esplicativo

Regolamento (UE) 2019/943

Le prescrizioni relative alle linee di trasporto transfrontaliere (merchant line) dovranno essere leggermente adeguate alla luce della pertinente normativa UE sulle linee di interconnessione, in particolare per quanto riguarda la procedura e le reti elettriche interessate dalla normativa (linee a corrente alternata).

Direttiva (UE 2018/2001 (Direttiva sulle energie rinnovabili RED)

In alcuni casi potrebbe risultare necessario un intervento giuridico per quanto riguarda le disposizioni della direttiva sulle energie rinnovabili RED II in relazione alla piattaforma dati. Per esempio, le vigenti norme della LAEl concernenti la piattaforma dei dati non sono concepite per la messa a disposizione di dati di misurazione in tempo reale o di funzioni che, sulla base dei dati di misurazione, potrebbero fornire il quantitativo di emissioni di gas serra dell’energia elettrica in tempo reale. Saranno necessari adeguamenti anche per quanto riguarda la disponibilità dei dati e in particolare l’integrazione dei dati di misurazione di nuovi operatori. Mentre molte di queste problematiche possono essere affrontate attraverso il collegamento di questi attori alla piattaforma dei dati e il conseguente ampliamento a livello normativo dei loro compiti e funzionalità, non è da escludere che anche le premesse fondamentali della metrologia del settore elettrico svizzero dovranno essere riviste.

Regolamento (UE) 2019/941 (Risk Preparedness Regulation)

Questo regolamento UE prevede la designazione di un’autorità competente che assume i compiti relativi alla pianificazione della preparazione ai rischi e alla loro gestione nonché al coordinamento con l’estero (art. 3 reg.). Per la Svizzera tale autorità deve essere ancora designata.

2.11.7.2 Attuazione dell’Accordo sull’energia elettrica nel diritto nazionale

Per attuare l’Accordo sono necessarie modifiche della LAEl, della LEne, della LVTE e dell’allegato A dell’Accordo bilaterale sulla cooperazione nel settore statistico tra la Svizzera e l’UE.

2.11.7.2.1 Regolazione del mercato – mercato all’ingrosso

REMIT

La legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) è stata adottata in Svizzera a fine marzo 2025559. In questa versione, la LVTE mira a rafforzare la fiducia nei mercati dell’energia all’ingrosso su cui vengono negoziati prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e a consentire un allineamento alle norme applicabili nell’UE. Le norme della LVTE non implicavano tuttavia né un’integrazione nel mercato interno dell’UE né una cooperazione in materia di vigilanza del mercato (sistema REMIT); tuttavia erano già pienamente compatibili con il regolamento (UE) n. 1227/2011 (REMIT).

559 FF 2025 1102