Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 607Fedlex · Rapporto esplicativo

Con l’Accordo sull’energia elettrica, la Svizzera è tenuta a recepire il REMIT, che, tuttavia, si applicherà solo al commercio di energia elettrica. Di conseguenza, solo alcune disposizioni esecutive della LVTE rimarranno applicabili al settore dell’energia elettrica (p. es. gli strumenti di vigilanza, le sanzioni o le disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa e giudiziaria), mentre l’intera LVTE continuerà ad applicarsi normalmente al settore del gas. Poiché la LVTE era già compatibile con il REMIT prima ancora del recepimento del suddetto regolamento, le modifiche appor-

tate sono di lieve entitàRegolazione del mercato – disgiunzione e mercato dei consumatori finali

Indipendenza del gestore della rete di trasporto

La rete di trasporto svizzera è nelle mani di un unico GRT, ossia Swissgrid, che ne è anche proprietario. Secondo la LAEl Swissgrid è già organizzata come impresa indipendente. Tuttavia, conformemente al diritto UE, un GRT deve corrispondere a uno dei tre modelli previsti, motivati dalle norme sulla disgiunzione: 1) Ownership Unbundling (OU), in cui il GRT è completamente indipendente dall’approvvigionamento e dalla produzione; 2) Independent System Operator (ISO), in cui la rete rimane di proprietà dell’impresa integrata, ma l’esercizio è affidato a un operatore indipendente e 3) Independent Transmission Operator (ITO), in cui il GRT può rimanere nell’impresa integrata, ma deve rispettare rigorosi requisiti di indipendenza organizzativa e operativa. Per Swissgrid è quindi richiesta in ogni caso una disgiunzione più coerente rispetto a quella attuale delle imprese operanti nel settore della produzione o dell’approvvigionamento di energia elettrica che ne fanno parte. Al momento Swissgrid è più vicina al modello EU-ITO (GRT indipendente). Questo è modello il più ragionevole per la Svizzera; tuttavia, nonostante l’attuale vicinanza, la LAEl deve essere inasprita in modo tale che Swissgrid soddisfi integralmente i requisiti del modello ITO. Non viene invece preso in considerazione il modello della «separazione proprietaria» (Ownership Unbundling, OU), in base al quale le AAE attualmente azioniste di Swissgrid dovrebbero alienare le proprie azioni. Infatti, se allo stesso tempo si volesse mantenere il controllo pubblico (maggioranza svizzera), risulterebbe un’elevata intensità di capitale per i Cantoni e i Comuni.

La ElCom dovrà certificare Swissgrid secondo il modello di GRT scelto, affinché possa operare sul mercato interno con i compiti e i poteri corrispondenti.

Disgiunzione dei gestori delle reti di distribuzione (GRD)

Le norme europee sulla disgiunzione dei GRD sono più ampie di quelle previste dal diritto svizzero, che prevede solamente una separazione sotto il profilo informativo e contabile. Secondo il diritto dell’UE, i GRD appartenenti a un’impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti dagli altri settori di attività non connessi all’esercizio della rete in quanto a forma giuridica, organizzazione e potere decisionale. L’UE prescrive una disgiunzione a livello di personale e di organizzazione tra l’esercizio delle reti di distribuzione e gli altri settori di attività nonché la garanzia dell’indipendenza dei poteri decisionali del GRD in merito al patrimonio necessario per l’esercizio, la manutenzione o l’ampliamento della rete. La Svizzera attua queste disposizioni nella LAEl e si avvale della possibilità di applicare i requisiti menzionati solo ai GRD