Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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con almeno 100 000 clienti allacciati; che in Svizzera sono una quindicina, mentre per quelli più piccoli rimane invariato l’attuale regime di disgiunzione. Secondo il diritto UE, salvo alcune eccezioni i GRD non possono inoltre essere proprietari di impianti di stoccaggio dell’energia né gestirli. Va inoltre osservato che la Svizzera deve prevedere un quadro normativo per facilitare il collegamento di punti di ricarica pubblici e privati alle reti di distribuzione. I GRD possono essere proprietari di punti di ricarica per veicoli elettrici né gestirli, a meno che tali punti di ricarica privati siano riservati all’uso proprio (anche in questo caso sono possibili deroghe).
Apertura del mercato e servizio universale
Unitamente all’Accordo sull’energia elettrica, la Svizzera introduce l’apertura del mercato per tutti i consumatori finali, abbinata al mantenimento di un servizio universale regolamentato con prezzi regolamentati, basato essenzialmente sulle disposizioni introdotte nella LAEl e nella LEne con la legge federale su un approvvigionamento sicuro con le energie rinnovabili. Come nella legge vigente, le tariffe del servizio universale si calcolano per la quota coperta dalla produzione propria (ampliata) in base ai costi di produzione e per la quota acquistata sul mercato (incl. i contratti d’acquisto a lungo termine) in base ai costi d’acquisto. Essendo potenzialmente discriminatoria nel quadro dell’Accordo, decade la priorità per la produzione nazionale del prodotto standard e per le quote minime relative alle energie rinnovabili. Possono ricorrere al servizio universale le economie domestiche e le piccole imprese fino a un consumo annuo di 50 megawattora (MWh), il che corrisponde alle prescrizioni UE secondo cui il servizio universale è accessibile solo per le economie domestiche e le microimprese. Contemporaneamente viene definito un approvvigionamento sostitutivo e attuato il diritto a contratti dinamici per l’energia elettrica e contratti a prezzo fisso e durata fissa. Il cambiamento di fornitore deve essere effettuato il prima possibile nel rispetto delle disposizioni contrattuali. Per l’entrata nel servizio universale o l’uscita dallo stesso nel corso dell’anno, il fornitore del servizio universale può richiedere un emolumento di entrata o di uscita a copertura degli eventuali costi che deve sostenere, per esempio per l’acquisto di energia elettrica a lungo termine oppure successivo. La ElCom emana prescrizioni riguardanti il calcolo dei costi computabili ai fini dell’emolumento di entrata o di uscita. I fornitori sul libero mercato devono registrarsi presso la ElCom e disporre di un sistema di gestione dei rischi. La ElCom crea uno strumento comparativo per i consumatori finali. Inoltre, i requisiti relativi alle condizioni contrattuali aumentano la trasparenza del mercato elettrico e impediscono gli abusi di mercato. In caso di controversie i consumatori finali possono rivolgersi a un nuovo organo di mediazione. La ElCom monitora l’andamento economico nel quadro dell’apertura del mercato per tutti i consumatori finali e ogni due anni trasmette un rapporto al Consiglio federale. Inoltre nei primi dieci anni la ElCom osserva gli effetti dell’apertura del mercato per tutti i consumatori finali sulle condizioni di lavoro del settore e riferisce in merito al Consiglio federale, per la prima volta al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo e dell’apertura del mercato per tutti i consumatori finali e successivamente almeno ogni tre anni.