Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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transfrontalieri e le esigenze nazionali è praticamente impossibile, ragion per cui anche questa sezione è modificata.
Riserve
Il regolamento (UE) 2019/943 stabilisce norme volte a garantire un sistema elettrico adeguato, comprese quelle per le riserve di energia elettrica. L’attuazione nel diritto svizzero di queste norme richiede l’assegnazione di nuovi ruoli e responsabilità alle istituzioni svizzere e l’adeguamento di quelli esistenti. Questa ripartizione dei compiti è effettuata direttamente nella LAEl. A tal fine è necessario adeguare determinati articoli della LAEl e dell’ordinanza sulla riserva invernale (OREI) in base alle norme dell’Accordo, in particolare per quanto riguarda l’attivazione delle riserve e le interazioni transfrontaliere nella costituzione e nella gestione delle riserve e delle relative risorse energetiche. Eventualmente dovranno essere adeguati anche gli articoli della legge sulla riserva invernale, ancora in discussione in Parlamento.
2.11.7.2.4 Energie rinnovabili e statistiche
Argomenti relativi alla direttiva sulle energie rinnovabili
Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva sulle energie rinnovabili recepite dalla Svizzera con l’Accordo non è necessario alcun adeguamento a livello di legge; tuttavia per determinati settori potrebbero essere necessarie modifiche a livello di ordinanza.
Statistiche
La Svizzera fornisce già oggi dati statistici sull’energia all’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) e partecipa alle riunioni dei gruppi di lavoro di Eurostat, l’Ufficio statistico dell’UE. Tuttavia, i dati non vengono trasmessi direttamente a Eurostat. Per l’attuazione e l’ulteriore sviluppo del mercato interno dell’energia elettrica dell’UE nonché per misurare i progressi compiuti nel raggiungimento dell’obiettivo relativo alle energie rinnovabili in termini di consumo lordo di energia finale, è necessario estendere al settore energetico la cooperazione della Svizzera con il sistema statistico dell’UE. A tal fine, a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo sull’energia elettrica, l’Accordo bilaterale sulla cooperazione in materia di statistica tra la Svizzera e l’UE sarà integrato con la parte relativa all’energia mediante decisione del Comitato misto.
Questa integrazione conferisce alla cooperazione statistica con l’UE nel settore dell’energia una base contrattuale che definisce i diritti e gli obblighi delle parti contraenti. Di conseguenza, i dati statistici della Svizzera vengono trasmessi a Eurostat anche per il settore dell’energia, conformemente alle prescrizioni dell’Accordo sulla cooperazione nel settore statistico per la conservazione, l’elaborazione e la diffusione ai diversi gruppi di utenti come parte della statistica Svizzera/UE.
I requisiti specifici per la trasmissione dei dati a Eurostat rendono necessari adeguamenti o ampliamenti delle attuali basi statistiche relative all’energia in Svizzera. In particolare sono richiesti una suddivisione più precisa, ad esempio delle strutture settoriali e delle tecnologie delle energie rinnovabili nonché dati con una risoluzione