Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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temporale più elevata, ad esempio nel settore del consumo di carbone. In primo luogo si cerca di raggiungere questo obiettivo utilizzando le basi di dati esistenti o estendendo i rilevamenti; tuttavia non è da escludere la necessità di nuovi rilevamenti di dati. Si prevede un ulteriore onere finanziario e di personale per gli uffici di rilevamento, in particolare per l’UFE, e non si può escludere nemmeno un onere aggiuntivo per l’economia derivante dall’ampliamento o dalla nuova rilevazione dei dati, che tuttavia deve essere ridotto al minimo.
2.11.7.2.5 Aiuti di Stato
Come illustrato al punto 2.2, l’Accordo sull’energia elettrica contiene disposizioni in materia di aiuti di Stato per le imprese operanti nel campo di applicazione dell’accordo sul mercato interno. Tali disposizioni disciplinano, da un lato, il divieto materiale di aiuto direttamente applicabile, con diverse eccezioni anch’esse direttamente applicabili, e, dall’altro, i pilastri fondamentali della procedura di sorveglianza. I principali regimi svizzeri in materia di aiuti sono dichiarati compatibili con l’Accordo – fatti salvi determinati adeguamenti – e garantiti per diversi anni.
Inoltre a diversi livelli statali svizzeri esistono altre norme sugli aiuti di Stato. Per quelli già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo è prevista una fase transitoria. Dopo l’entrata in vigore della legge svizzera sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (v. punto 2.2), presumibilmente e al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, l’autorità di sorveglianza elaborerà entro un anno una panoramica dei regimi di aiuto esistenti ed effettuerà una prima valutazione della loro compatibilità con il diritto materiale in materia di aiuti di Stato (v. punto 2.2.5.5). Dopo la fase transitoria tutti i regimi di aiuto esistenti saranno assoggetti all’esame continuo dell’autorità di sorveglianza svizzera. A seconda della sua valutazione ed eventualmente di quella dei tribunali svizzeri, per alcuni regimi di aiuto può risultare necessario un adeguamento o la loro totale abolizione. Allo scadere del termine previsto, tale esame riguarderà anche gli aiuti dichiarati conformi all’Accordo sull’energia elettrica. Nella strutturazione dei futuri aiuti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dovrà essere integrato fin dall’inizio il diritto pertinente, in particolare anche la disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia del 2022, rilevante per il settore dell’energia elettrica e non compresa nell’allegato IV dell’Accordo. Come nell’UE, l’autorità svizzera di sorveglianza degli aiuti di Stato potrà essere coinvolta già nella fase di concezione di un aiuto, al fine di prevenire possibili contraddizioni con l’Accordo (v. spiegazioni relative all’art. 6 AP-LSAS al punto 2.2.7).
2.11.7.3 Misure di accompagnamento con modifiche legislativi
L’apertura del mercato per tutti i consumatori finali è affiancata da misure di accompagnamento nazionali. Le economie domestiche e le piccole imprese con un consumo annuo fino a 50 MWh possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica oppure rimanere o rientrare in un servizio universale regolamentato. Le tariffe nel servizio universale sono fissate di anno in anno. In caso di passaggio al libero mercato nel corso dell’anno il fornitore del servizio universale può chiedere un emolumento a copertura degli eventuali costi che deve sostenere. I fornitori sul libero mercato devono registrarsi presso la ElCom e disporre di un sistema di gestione dei rischi.