Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.11.7.6 Attuazione
Nel diritto dell’UE, un regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal momento della sua entrata in vigore. Di conseguenza, le disposizioni di un regolamento UE sono in generale sufficientemente precise per poter essere applicate direttamente e non devono quindi essere concretizzate nella legislazione svizzera. Ciononostante sono previsti, ove necessario, riferimenti espliciti nella legge agli articoli pertinenti dei regolamenti europei interessati, senza tuttavia riprenderne integralmente il contenuto.
Nel diritto dell’UE, in linea di principio le direttive non sono direttamente applicabili. Esse vincolano gli Stati membri dell’UE per quanto concerne il risultato da raggiungere, ma lasciano loro la scelta della forma e dei mezzi da adottare. Gli adeguamenti del diritto nazionale derivano principalmente dalle direttive dell’UE che di regola non sono direttamente applicabili. Pertanto, gli elementi attuati nel diritto nazionale derivano principalmente dalle direttive dell’UE le cui disposizioni sono rivolte principalmente agli organi legislativi degli Stati.
Inoltre, sono state modificate anche la LAEl, la LEne e la LVTE per evitare eventuali contraddizioni con il diritto europeo applicabile contenuto negli allegati dell’Accordo sull’energia elettrica.
2.11.8 Commento ai singoli articoli dell’atto legislativo di attuazione
2.11.8.1 Legge sull’energia (LEne)
Art. 15 Obbligo di ritiro e di rimunerazione
Tutti i partecipanti al mercato rispondono degli sbilanciamenti che provocano nel sistema (art. 5 regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica). Sono esclusi gli impianti di produzione di energia elettrica che impiegano fonti rinnovabili con una potenza inferiore a 400 kW oppure inferiore a 200 kW per gli impianti messi in funzione a partire dal 1° gennaio 2026. Attualmente in Svizzera i gestori di rete sono tenuti a ritirare e rimunerare l’energia elettrica prodotta a partire da energie rinnovabili o da impianti di cogenerazione fossili con una potenza fino a 3 MW; pertanto i gestori di questi impianti non sono responsabili del bilanciamento. L’obbligo di ritiro e di rimunerazione deve essere adeguato in base all’articolo 5 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica (par. 1).
Se ai fornitori del servizio universale fossero imposte rimunerazioni più elevate rispetto ai prezzi di mercato, essi subirebbero perdite sistematiche. L’attuale prescrizione secondo cui la rimunerazione dell’elettricità prodotta negli impianti di cogenerazione fossili e parzialmente alimentati a combustibili fossili si basa sul prezzo di mercato al momento dell’immissione in rete è quindi estesa anche all’elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili (art. 15 par. 1 e 2). Come per l’elettricità prodotta negli impianti di cogenerazione interessati, anche per quella prodotta a partire da energie rinnovabili sono determinanti i prezzi orari della borsa dell’energia elettrica per il