Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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giorno successivo nell’area di mercato Svizzera (cfr. art. 12 cpv. 2 ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia560[OEn]).
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 15 capoverso 4 LEne nella versione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. I fornitori del servizio universale possono inglobare, nelle tariffe del servizio universale, l’elettricità ritirata e rimunerata attraverso la fornitura ai consumatori finali riforniti in regime di servizio universale in virtù dell’articolo 6a capoverso 1 LAEl. Il corrispondente capoverso 3 della LEne è abrogato, poiché già disciplinato nell’articolo 7 capoverso 1 lettera c AP-LAEl.
Art. 29d cpv. 4 e art. 33a cpv. 2bis
Secondo il diritto dell’UE devono essere creati incentivi per l’integrazione, basata sul mercato e orientata al mercato, dell’energia elettrica prodotta a partire da energie rinnovabili, evitando inutili distorsioni della concorrenza e tenendo conto della stabilità della rete. Occorre quindi garantire che i produttori die elettricità da energie rinnovabili reagiscano ai segnali di prezzo del mercato. La promozione nei periodi di prezzi negativi è totalmente in contrasto con queste prescrizioni e nel quadro dell’Accordo la Svizzera si è impegnata anche ad eliminare questo falso incentivo nell’ambito della garanzia degli aiuti di Stato (v. allegato III parte A capoverso 2). Per questo motivo, gli impianti a partire da una potenza di 150 kW che beneficiano del premio di mercato fluttuante o di un contributo ai costi d’esercizio non ricevono alcun premio o contributo per l’intero periodo di prezzi negativi, se il prezzo dell’energia elettrica è negativo per oltre un’ora ininterrottamente. Sono determinanti i prezzi orari della borsa dell’energia elettrica per il giorno successivo nell’area di mercato Svizzera (prezzo day-ahead). I prezzi day-ahead sono noti per il giorno successivo e consentono al produttore di gestire in modo ottimale il proprio impianto. Per il premio di mercato fluttuante, questa disposizione si applica agli impianti messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2027. La modifica si applica invece agli impianti che ricevono un contributo alle spese d’esercizio a partire dall’entrata in vigore della disposizione.
Art. 75d Disposizione transitoria relativa all’obbligo di ritiro e di
rimunerazione
Una disposizione analoga era già prevista nel messaggio del 18 giugno 2021 concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (art. 75b P-LEne561). Ai gestori di impianti per la produzione di energia elettrica che mettono in esercizio i loro impianti dopo il 1° gennaio 2026 e prima dell’entrata in vigore del presente progetto deve essere assicurata una determinata stabilità finanziaria, motivo per cui ricevono una rimunerazione minima per tre anni.
560 RS 730.01
561 FF 2021 1666