Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 615Fedlex · Rapporto esplicativo
2.11.8.2 Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl)
Art. 1 cpv. 2 lett. c
La nuova lettera c esprime il concetto di «clienti attivi». I corrispondenti requisiti dell’articolo 15 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica sono già in gran parte soddisfatti nel diritto svizzero: in particolare, l’energia elettrica prodotta in proprio può già essere venduta liberamente nell’ambito della libertà contrattuale; per quanto riguarda l’immissione nella rete elettrica non vi sono particolari restrizioni all’accesso alla rete (art. 13 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 4 cpv. 1 lett. d). Dal punto di vista del produttore, l’obbligo di ritiro e di rimunerazione (art. 15 LEne) è un diritto e non un programma obbligatorio. In alternativa all’immissione in rete, l’elettricità prodotta in proprio può essere consumata anche direttamente nel luogo di produzione (cfr. art. 16–18 LEne). Per quanto riguarda la partecipazione attiva al mercato dell’energia elettrica, i consumatori finali nonché i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio sono liberi di fornire i servizi di flessibilità (cfr. art. 17c cpv. 1).
Ora è aggiunta la norma esplicita sull’aggregazione (art. 17cbis) che offre ai consumatori finali e ai produttori ulteriori opportunità di partecipare attivamente al mercato dell’energia elettrica.
Inoltre, nel calcolo del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, l’energia elettrica immessa in rete e quella prelevata dalla rete sono contabilizzate separatamente (cfr. art. 14 cpv. 2), come sottolineato dal diritto UE anche nel presente contesto (art. 15 par. 2 lett. e par. 4 direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica). Va inoltre osservato che anche i consumatori finali e i produttori con un impianto di stoccaggio possono partecipare attivamente al mercato dell’energia elettrica (cfr. in merito l’art. 15 par. 5 direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica); in particolare, anche a questo gruppo di clienti si applica la garanzia dell’allacciamento alla rete (art. 5 cpv. 2–4).
• Art. 4 cpv. 1 lett. bbis
Il diritto dell’UE contiene numerose definizioni che con l’Accordo sull’energia elettrica assumono rilevanza per la Svizzera. Nella LAEl è ora introdotta una definizione di «azienda di approvvigionamento elettrico». Non viene definito il fornitore, ma il concetto prevede che il fornitore è sia chi fornisce energia elettrica sul libero mercato sia il fornitore che (in qualità di fornitore speciale) fornisce il servizio universale.
• Art. 4a Libera scelta del fornitore
Con il recepimento del diritto UE, il mercato dell’energia elettrica sarà aperto a tutti i consumatori finali: d’ora in poi anche i piccoli consumatori finali potranno scegliere liberamente il proprio fornitore; se non si avvalgono di questa scelta, continueranno a essere approvvigionati nell’ambito del servizio universale dal fornitore locale (art. 6– 6c). Le disposizioni del nuovo capitolo 1a, se non qui diversamente disciplinato, si applicano esclusivamente alle forniture di energia elettrica sul libero mercato e non al servizio universale.