Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 616Fedlex · Rapporto esplicativo

• Art. 4b Organizzazione e registrazione dei fornitori

I requisiti per l’organizzazione e l’attività dei fornitori di energia elettrica sono trattati solamente a grandi linee nella legge e vengono precisati nell’ordinanza (cpv. 1). Naturalmente le prescrizioni devono essere soddisfatte sempre e non solo al momento della registrazione (cfr. cpv. 2). Di particolare importanza è la gestione del rischio, per la quale anche il diritto UE richiede che vengano stabiliti requisiti specifici (cfr. art. 18a direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica). Si tratta di strategie di copertura dei rischi che rafforzano la resilienza dei fornitori. In caso di elevata volatilità dei prezzi di mercato, le strategie rischiose (in particolare l’offerta di contratti a prezzo fisso a lungo termine senza una relativa copertura) possono portare all’insolvenza del fornitore o a ingenti maggiorazioni di prezzo per i consumatori finali con un contratto in corso. Ciò va il più possibile evitato, tanto più che possono insorgere anche costi per la collettività (tra cui costi di rete non pagati, energia di compensazione e approvvigionamento sostitutivo).

Importante è anche il servizio clienti dei fornitori di energia elettrica, che deve essere adeguato e soddisfare le esigenze della clientela: ad esempio, anche nel caso di aziende con sede all’estero i consumatori finali devono potersi rivolgere a un interlocutore in Svizzera durante i consueti orari d’ufficio. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul servizio clienti.

Nel quadro dell’apertura del mercato per tutti i consumatori finali, i fornitori che operano sul mercato elettrico svizzero sono tenuti a registrarsi presso la ElCom (cpv. 2), in particolare per motivi legati alla protezione dei consumatori. Obblighi di registrazione simili si trovano nel settore dei mercati finanziari (p. es. art. 30 legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari562). La procedura di registrazione è disciplinata a livello di ordinanza, in particolare il contenuto e i termini di presentazione della domanda. Il Consiglio federale può concedere ai fornitori che già operano in Svizzera una garanzia temporanea dei diritti acquisiti e prevedere corrispondenti periodi transitori. Inoltre, occorre disciplinare a livello di ordinanza come gestire l’eventuale cessazione dell’attività di fornitore.

• Art. 4c Contratti di fornitura di elettricità

Capoverso 1: secondo l’articolo 11 paragrafo 1 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, in base al diritto nazionale devono essere consentiti contratti di fornitura di energia elettrica a durata fissa e a prezzo fisso e contratti a prezzi dinamici. Il capoverso 1 garantisce questo requisito: i fornitori con un portafoglio clienti a partire da 50 000 consumatori finali devono offrire questi prodotti contrattuali. Date le sue dimensioni, in Svizzera questa soglia è inferiore a quella prevista dalla direttiva, pari a 200 000 consumatori finali. Se un’AAE rifornisce anche consumatori finali in regime di servizio universale, questi vengono inclusi nel conteggio; l’obbligo si riferisce tuttavia unicamente all’attività sul libero mercato.

562 RS 950.1