Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 617Fedlex · Rapporto esplicativo

Va osservato che i fornitori non possono imporre prezzi dell’energia elettrica dinamici ai propri consumatori finali, ma devono ottenere il loro consenso (cfr. art. 11 par. 3 direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica). In tale contesto va tenuto conto anche dell’obbligo di informazione prima della conclusione del contratto e circa le opportunità, i costi e i rischi delle varie tipologie di contratti di fornitura elettrica (cfr. art. 10 par. 3 e 5 nonché in particolare anche l’art. 11 par. 1a e 2 direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica). Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 11 paragrafo 1 terzo comma della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, i contratti a durata fissa (e a prezzo fisso) non possono, a causa della durata contrattuale fissa, essere modificati unilateralmente né disdetti in via ordinaria prima della fine della loro durata.

Capoverso 2 lettera a: ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 3 e 5 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi sul libero mercato devono avere un determinato contenuto e soddisfare requisiti specifici, il che può essere adempiuto di fatto solo attraverso la stipulazione di un contratto scritto; tuttavia la legge non impone la forma scritta («forma scritta semplice»). Diversamente, i contratti potrebbero essere stipulati elettronicamente unicamente con una firma elettronica qualificata. Nemmeno il canale telefonico, tuttavia, permette di soddisfare i requisiti di contenuto, il che offre ai consumatori finali una determinata protezione contro la pubblicità telefonica indesiderata. Per quanto riguarda le modalità di disdetta, la legge non prevede prescrizioni particolari. Si noti inoltre che il diritto di revoca per le vendite porta a porta (cfr. art. 40a–40c CO) si applica anche ai contratti di fornitura di energia elettrica. I requisiti concreti del contenuto minimo (obbligatorio) dei contratti sono stabiliti nelle disposizioni esecutive secondo l’articolo 10 paragrafi 3 e 5 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica (in particolare servizi forniti, livelli di qualità, tariffe, durata dei contratti, modalità di disdetta, responsabilità, composizione delle controversie).

Lettera b: cosa si intende esattamente per contratto con durata fissa e prezzo fisso (cpv. 1 lett. a) e prezzo dinamico dell’energia elettrica (cpv. 1 lett. b) è precisato a livello di ordinanza. Il metro di riferimento è costituito dalle definizioni giuridiche di cui all’articolo 2 numeri 15 e 15a della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.

Ai sensi della lettera c il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive per l’attuazione dell’articolo 10 paragrafo 4 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica. Questa prescrizione si applica quando i fornitori si riconoscono contrattualmente il diritto di modificare unilateralmente i contratti di fornitura di energia elettrica. Il Consiglio federale può anche dichiarare inammissibili per determinati motivi modifiche apportate unilateralmente. Il diritto dell’UE prevede in tal caso che l’adeguamento unilaterale del contratto sia annunciato tempestivamente al consumatore finale e spiegato in modo trasparente e comprensibile. I termini concreti possono essere stabiliti a livello di ordinanza. Se la modifica riguarda il prezzo di fornitura, la modifica deve essere comunicata con almeno due settimane di anticipo, per le economie domestiche addirittura con un mese di anticipo. Inoltre, il diritto UE prevede che, in caso di modifica unilaterale del contratto, il consumatore finale abbia il diritto di recedere dal contratto alla data in questione.