Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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L’articolo 4c si riferisce al contratto di fornitura di energia elettrica e non all’utilizzazione della rete. A differenza del servizio universale, che prevede una fattura comune per entrambi gli aspetti (art. 7 cpv. 4), nel mercato libero non vi è una disposizione analoga. Tuttavia, nella pratica è possibile emettere una fattura unica. Il Consiglio federale stabilità inoltre prescrizioni relative alla fatturazione e, soprattutto, alle informazioni che devono figurarvi (cfr. in generale art. 12 e direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica).
Art. 4d Cambiamento di fornitore
Il capoverso 1 riprende l’articolo 12 paragrafo 1 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, secondo cui la procedura operativa per il cambiamento di fornitore non può durare più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo. Tale prescrizione dovrà essere precisata nell’ordinanza, anche tenendo conto del termine transitorio di tre anni negoziato nell’Accordo, in particolare saranno precisati i compiti dei partecipanti alla gestione operativa (cpv. 3). Va sottolineato che in questo contesto non si sta parlando di durata dei contratti di fornitura di energia elettrica e di modalità per la loro risoluzione.
Secondo il capoverso 2 non è consentito imporre un costo supplementare al consumatore finale se, allo scadere della durata contrattuale, questi passa a un altro fornitore. Eventuali clausole contrattuali in tal senso sono nulle. Finora i destinatari di questa prescrizione erano solamente i gestori di rete (art. 12 cpv. 2 LAEl); ora ha invece una validità universale, anche nei rapporti con i fornitori e gli aggregatori (cfr. anche art. 17cbiscpv. 5).
Art. 6 Servizio universale
Dal punto di vista materiale, le disposizioni sul servizio universale subiscono solo modifiche minime. La modifica principale riguarda la cerchia dei consumatori finali aventi diritto al servizio universale. Con l’apertura del mercato per tutti i consumatori finali, la soglia di consumo determinante (consumo annuo) scenderà dagli attuali 100 a 50 MWh. Questa riduzione è motivata anche dalle prescrizioni del diritto UE, che prevedono il diritto al servizio universale solo per le economie domestiche e le piccole imprese (art. 27 par. 1 direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica). Nuove sono anche le norme sull’entrata nel servizio universale e l’uscita dallo stesso (cpv. 4 e 5) e sull’approvvigionamento sostitutivo (art. 7c). Le altre modifiche sono di natura formale: tra le altre l’attuale articolo 6 viene suddiviso in più articoli.
Capoverso 1: il principio dell’obbligo di garantire il servizio universale rimane invariato. Con la disgiunzione, per motivi terminologici non si parla più di «gestore di rete» ma di «fornitore del servizio universale». L’obbligo continua a basarsi sull’attribuzione dei comprensori da parte dei Cantoni (art. 5 cpv. 1). Anche se in passato tale obbligo era formalmente a carico del gestore di rete, ora va inteso nel senso che esso si applica al settore dell’AAE che fornisce il servizio universale (e non più al settore che gestisce la rete). Non è necessaria una nuova assegnazione. Per ogni comprensorio vi è un unico fornitore del servizio universale.