Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 619Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 2: secondo l’articolo 27 paragrafo 1 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, il diritto al servizio universale deve essere riconosciuto a tutti i clienti civili («economie domestiche» conformemente al diritto interno). Tale diritto può essere esteso alle microimprese. Eliminando il diritto al servizio universale solo a partire da un consumo annuo di 50 MWh, si garantisce che in Svizzera tale diritto sia esteso a tutte le economie domestiche e anche alle imprese più piccole. I raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 17 LEne) continuano a essere considerati come un unico consumatore finale. A partire da un consumo annuo di 50 000 chilowattora (kWh) (in media dieci economie domestiche), il diritto al servizio universale decade anche se il raggruppamento ai fini del consumo proprio comprende solo le economie domestiche.

Il servizio universale è considerato in un certo senso lo standard dell’approvvigionamento e può essere garantito anche senza l’intervento attivo dei consumatori finali; in particolare per le nuove affiliazioni. I consumatori finali che dopo l’entrata in vigore del progetto non hanno più diritto al servizio universale saranno approvvigionati sul libero mercato; a questo proposito non è prevista alcuna disposizione transitoria. Ciò non esclude che possano continuare a essere riforniti dalla stessa azienda e alle stesse condizioni. In tal caso il rapporto di fornitura non sarebbe (più) regolamentato e quindi nemmeno soggetto alla vigilanza della ElCom.

Capoverso 3: conformemente alla prassi attuale, le AAE cui è stato assegnato un comprensorio possono delegare a terzi la fornitura del servizio universale attribuendo loro il relativo mandato. Il fatto che in questi casi il rapporto di fornitura sussista tra un terzo e i consumatori finali non modifica la responsabilità in materia di garanzia dell’impresa destinataria dell’assegnazione del comprensorio da parte del Cantone. Tale impresa è responsabile in via sussidiaria di eventuali inadempienze del soggetto terzo.

Capoversi 4 e 5: finora i consumatori finali che avevano diritto alla libera scelta del fornitore potevano entrare nel libero mercato solo all’inizio di ogni anno civile (art. 11 cpv. 2 primo periodo OAEl). Inoltre, il regime di apertura parziale del mercato non contemplava il rientro nel servizio universale (art. 11 cpv. 2 secondo periodo: principio «una volta libero, sempre libero»). Ora entrambi questi aspetti cambiano: l’uscita dal servizio universale dovrà essere possibile anche nel corso dell’anno e i consumatori finali aventi diritto al servizio universale potranno rientrarvi. Il loro diritto al servizio universale non decade con l’esercizio del diritto alla libera scelta del fornitore.

Qualora l’uscita dal servizio universale nel corso dell’anno comporti uno svantaggio economico per il fornitore del servizio universale, questi può richiedere un’adeguata compensazione finanziaria (il diritto UE parla di «emolumento di cambio»). La El-Com stabilisce le modalità di calcolo e decide in caso di controversie (art. 22 cpv. 1). Analogamente, sarebbe possibile applicare anche un emolumento di entrata; I dettagli dell’entrata e dell’uscita sono disciplinati dal Consiglio federale, segnatamente i termini e le scadenze. A tal fine può anche obbligare i fornitori del servizio universale a stabilire e pubblicare prima dell’anno tariffario l’ammontare della compensazione finanziaria o il corrispondente metodo di calcolo.