Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 6a Contratti di fornitura di elettricità

Numerose disposizioni relative ai contratti nel mercato libero, derivanti dal diritto dell’UE, tutelano i consumatori finali. Il servizio universale non dovrebbe comportare una tutela inferiore, motivo per cui i fornitori del servizio universale con un portafoglio clienti devono rispettare le stesse disposizioni contrattuali in analogia all’articolo 4c capoverso 1. Gli articoli 7 e seguenti introducono ulteriori disposizioni per il servizio universale.

Art. 7 Impostazione tariffale e fatturazione

Le prescrizioni concernenti la definizione delle tariffe non subiscono modifiche sostanziali. Il capoverso 1 riprende le prescrizioni attualmente contenute nell’articolo 6 capoverso 5bislettera d. Anche nel capoverso 2 vengono riprese senza modifiche le disposizioni dell’attuale articolo 6: la lettera a corrisponde al capoverso 3 secondo periodo del diritto vigente, la lettera b al capoverso 3 del diritto vigente, la lettera c al capoverso 4 secondo periodo e la lettera d al capoverso 5terdel diritto vigente.

La novità consiste nella disposizione relativa alla fatturazione (cpv. 4). Nell’ottica di una prestazione del servizio pubblico, nel servizio universale la fattura deve essere emessa da un unico fornitore, ovvero il fornitore del servizio universale, il quale provvede quindi anche all’incasso dei costi di utilizzazione della rete e delle altre voci di costo connesse alla rete, tramite la fattura del gestore di rete. Le disposizioni e i requisiti specifici sono disciplinati dall’articolo 12.

Art. 7a Quote minime di energie rinnovabili

Sia il prodotto elettrico standard secondo il capoverso 1 (attuale art. 6 cpv. 2bis) sia le due quote minime di energia elettrica secondo il capoverso 2 (attuale art. 6 cpv. 5) sono riferiti soltanto alle energie rinnovabili, senza presupporre una produzione nazionale. Per il resto, le nuove prescrizioni riprendono invariato il contenuto del diritto vigente.

Art. 7b Acquisizione dell’energia elettrica

Anche per quanto riguarda l’acquisizione di energia elettrica per il servizio universale non vi sono modifiche di alcun tipo rispetto al diritto vigente. I capoversi 1–3 di questa disposizione corrispondono alle prescrizioni attualmente contenute nell’articolo 6 capoverso 5bislettere a-c.

Art. 7c Approvvigionamento sostitutivo

Capoverso 1: l’approvvigionamento sostitutivo interviene quando un consumatore finale non ha scelto tempestivamente un nuovo fornitore al termine di un rapporto di