Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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fornitura di energia elettrica, sia a seguito di una disdetta sia per la scadenza del termine iniziale, oppure quando il fornitore scelto non è più in grado di adempiere debitamente al proprio obbligo contrattuale (p. es. in caso di fallimento).
Dato che i responsabili dell’approvvigionamento sostitutivo devono essere in grado di adottare disposizioni talvolta anche a brevissimo termine, le relative tariffe non sottostanno ad alcun regolamento stabilito per legge. Viene unicamente svolta una verifica degli eventuali abusi (art. 22 cpv. 2 lett. bbis), con cui la ElCom può intervenire in caso di tariffe palesemente eccessive.
Capoverso 4: anche per l’approvvigionamento sostitutivo occorrono disposizioni esecutive. è opportuno che i consumatori finali possano abbandonare il più rapidamente possibile l’approvvigionamento sostitutivo, passando al servizio universale oppure al libero mercato. Va inoltre precisato che l’approvvigionamento sostitutivo non è obbligatorio come ultima ratio; i consumatori finali sono liberi di trovare un’altra soluzione (contrattuale) preventivamente o ad hoc. Tuttavia, il fornitore deve essere in grado di mantenere l’approvvigionamento sostitutivo per almeno sei mesi (cfr. art. 11 par. 3 direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica).
Art. 8a cpv. 3
L’articolo 8a capoverso 3 disciplina la questione delle autorità e degli organi competenti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2024/1366563, direttamente applicabile alla Svizzera in virtù dell’allegato I dell’Accordo sull’energia elettrica. Per consentire alla Svizzera di adempiere i compiti che le incombono in virtù del suddetto regolamento, il Consiglio federale sarà principalmente incaricato di definire le autorità e gli organi nazionali competenti. Queste designazioni saranno incluse nella prossima ordinanza.
Sezione 2a: Adeguatezza delle risorse per l’approvvigionamento elettrico e riserva di energia
Art. 8abisCondizioni quadro per garantire la sicurezza di approvvigionamento
Capoverso 1: l’articolo 25 capoverso 1 del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica (regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica) impone allo Stato membro che intende applicare meccanismi di capacità di disporre di uno standard di affidabilità. In Svizzera, un simile meccanismo di capacità esiste dal 2022: la cosiddetta riserva di energia elettrica. Creata per garantire l’approvvigionamento elettrico in situazioni eccezionali – come congestioni o interruzioni critiche dell’approvvigionamento – in inverno e in primavera, essa sarà mantenuta anche negli anni a venire. Lo standard di affidabilità è un parametro europeo di misura dell’efficienza economica del sistema elettrico istituito per garantire che, a lungo termine, nel
563 Regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione dell’11 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, GU L, 2024/1366, 24.5.2024.