Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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mercato dell’energia elettrica siano mantenute solo le capacità la cui utilizzazione per i consumatori superi i costi correlati. Lo standard di affidabilità è quindi calcolato in base a un compromesso tra costi d’investimento per nuove capacità controllabili e disponibilità dei clienti dell’energia elettrica a pagare per un approvvigionamento elettrico completo e privo di interruzioni. Tuttavia, la disponibilità a pagare dei clienti dell’energia elettrica non è illimitata. Se i costi per nuove capacità superassero la disponibilità a pagare, sarebbe economicamente razionale rinunciare a una (piccola) parte del consumo di energia elettrica per un breve periodo. Lo standard di affidabilità indica la durata di tale periodo. Esso serve inoltre a valutare l’adeguatezza delle risorse esistenti per l’approvvigionamento elettrico (disponibilità di vettori energetici, impianti di produzione, infrastruttura di rete ecc.). Per determinare lo standard di affidabilità occorre applicare il metodo stabilito all’articolo 23 paragrafo 6 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica. Questo metodo di calcolo è stato elaborato dalla ENTSO-E ed è stato approvato ACER (art. 23 par. 6 lett. c e par. 7 regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica). Lo standard viene stabilito in un’ordinanza del Consiglio federale sulla base di una proposta avanzata dalla ElCom.

Capoverso 2: il regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica impone agli Stati membri di verificare l’adeguatezza delle risorse sul proprio territorio (art. 20 par. 1). A tal fine si valuta se la domanda di energia elettrica possa essere soddisfatta in misura sufficiente dall’offerta disponibile sui mercati europei dell’energia elettrica. Il regolamento distingue tra una valutazione a livello europeo (cfr. art. 23) e una a livello nazionale (cfr. art. 24). A livello europeo la valutazione viene effettuata ogni anno dall’ENTSO-E, a cui i GRT devono fornire i dati necessari, un obbligo che in futuro sarà anche della società nazionale di rete. Secondo l’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento, gli Stati membri dell’UE sono liberi di effettuare, oltre alla valutazione a livello europeo, anche una valutazione a livello nazionale, in cui è possibile tenere conto di ulteriori aspetti legati alle peculiarità del Paese, formulando ipotesi sulle particolarità dell’offerta e della domanda di energia elettrica a livello nazionale (art. 24 par. 1 regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica, cfr. in merito anche l’art. 9 n. 3 Accordo sull’energia elettrica).

Con la nuova disposizione la Svizzera si avvale della possibilità di effettuare una valutazione complementare delle risorse a livello nazionale. Questo compito è assegnato alla ElCom, coinvolgendo nel processo anche l’Ufficio federale dell’energia (UFE). In particolare, tutta la documentazione pertinente deve essere presentata all’UFE, che deve avere la possibilità di esprimere il proprio parere. Altrettanto importanti sono le prescrizioni relative alla procedura di cui all’articolo 24 paragrafi 2 e 3 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica, che prevedono la pubblicazione del risultato della valutazione dell’adeguatezza delle risorse. In caso di perplessità sull’adeguatezza delle risorse non emerse durante la valutazione a livello europeo, la ElCom deve motivare la propria valutazione delle risorse, pubblicare la motivazione e sottoporla all’ACER per un parere. Se la ElCom non tiene pienamente conto di tale parere, deve indicarlo e motivarlo dettagliatamente in un rapporto da pubblicare.

Capoverso 3: se dalla valutazione, a livello europeo o nazionale, emerge un motivo di perplessità su questo aspetto, secondo l’articolo 20 paragrafi 2 e 3 del regolamento sul