Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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mercato interno dell’energia elettrica, lo Stato membro interessato individua le eventuali distorsioni normative o le carenze del mercato che hanno dato adito o contribuito a dar adito alle perplessità. Su questa base deve essere sviluppato e pubblicato un cosiddetto piano di attuazione, Si tratta essenzialmente di un calendario per l’adozione di misure adeguate volte a colmare le distorsioni normative o le carenze del mercato individuate. Il diritto dell’UE contiene un elenco di possibili misure (p. es. aumento della capacità di interconnessione, aumento dell’efficienza energetica, abolizione dei prezzi regolamentati). Per la Svizzera, lo sviluppo del piano di attuazione spetta all’UFE.

Prima della pubblicazione, il piano di attuazione deve essere sottoposto per parere alla Commissione europea (art. 20 par. 4 regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica) che valuta se le misure previste siano sufficienti per eliminare le distorsioni normative o le carenze del mercato. A tal fine essa può chiedere, ma non imporre, alla Svizzera di modificare il piano di attuazione (art. 20 par. 5 regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica). Il Consiglio federale è responsabile dell’attuazione del piano. A seconda del tipo di misura da adottare, possono essere necessarie modifiche di ordinanze o leggi.

Art. 8b Costituzione, dimensionamento e scioglimento della riserva di

energia

Se anche con le misure del piano di attuazione si nutrono dubbi sull’adeguatezza delle risorse, è possibile costituire una riserva di energia. Con questa riformulazione del capoverso 1 l’attuale testo di legge viene allineato alle prescrizioni del diritto UE secondo cui una riserva di energia, come prevista attualmente dalla LAEl, non può essere costituita semplicemente a scopo di garanzia in caso di situazioni straordinarie. Al contrario, la costituzione di una cosiddetta «riserva strategica» di questo tipo può essere presa in considerazione soltanto se dalla valutazione delle risorse a livello europeo o nazionale (art. 23 e 24 regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica) emergono perplessità fondate ed è stato elaborato un piano di attuazione con misure adeguate (cfr. art. 20 par. 1 e 2 nonché art. 21 par. 4 regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica). La cosiddetta «riserva strategica» è un meccanismo di capacità ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 1 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica. Il termine indica la disponibilità di centrali elettriche cui si ricorrerebbe solo in situazioni di emergenza, a fronte di un’offerta di energia elettrica molto scarsa e prezzi dell’energia elettrica di conseguenza molto elevati. Una riserva di questo tipo può aumentare la sicurezza di approvvigionamento per i consumatori. In una situazione di emergenza, la riserva strategica consente di continuare a soddisfare la domanda di energia elettrica non coperta dal mercato, evitando così interruzioni della fornitura di energia elettrica per le economie domestiche o le industrie. L’articolo 21 paragrafo 1 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica chiarisce che i meccanismi di capacità e le riserve strategiche possono essere costituiti già durante l’esecuzione del piano di attuazione. La decisione di costituire riserve non spetta però all’UE, bensì alla Svizzera. Si osservi inoltre che secondo l’articolo 21 paragrafo 3 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica va data la priorità alle riserve strategiche rispetto ad altri tipi di meccanismi di capacità. La riserva di energia