Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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secondo l’articolo 8b è quindi concepita anche come riserva strategica destinata esclusivamente a situazioni di emergenza. Ne consegue che le centrali elettriche della riserva strategica non possono offrire la loro energia elettrica sul mercato regolare. Le perdite di guadagno derivanti dalla partecipazione alla riserva sono compensate da una remunerazione distinta. I costi sostenuti per questa misura volta a garantire l’approvvigionamento elettrico sono trasferiti ai clienti finali.
Capoversi 2 e 3: l’Accordo sull’energia elettrica lascia aperta la questione in merito a quale autorità nazionale debba decidere in merito alla costituzione e al dimensionamento di una riserva strategica, se le condizioni per la costituzione di tale riserva sono soddisfatte. In base al capoverso 3 questa decisione spetta al DATEC. In precedenza, tale competenza ricadeva sulla ElCom, ma alla luce dell’Accordo sull’energia elettrica tale soluzione non è più ritenuta opportuna, in quanto la decisione relativa alla costituzione e al dimensionamento richiede anche una valutazione politica. In questo contesto, è opportuno trasferire la competenza decisionale al DATEC. L’attribuzione al DATEC (e non al Consiglio federale), in quanto Dipartimento competente in materia, è inoltre coerente con la gerarchia richiesta, tanto più che la decisione costituisce un atto di applicazione del diritto. La base o il punto di partenza per la decisione è la proposta avanzata dalla ElCom. Il DATEC può quindi approvare la proposta della ElCom oppure decidere di modificare la riserva (entrambe le opzioni sono contemplate dall’Accordo, che in questa materia va inteso in senso lato, in accordo con l’UE). Nella sua decisione il DATEC tiene conto dei pareri pertinenti, in particolare quello dell’autorità di sorveglianza degli aiuti di Stato. Per quanto riguarda il dimensionamento, è necessario rispettare il principio di proporzionalità. A questo proposito, l’articolo 22 paragrafo 1 lettera c del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica chiarisce che la riserva non può andare oltre quanto necessario per affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza delle risorse.
Capoverso 4: in analogia al diritto vigente (art 8b cpv. 3 LAEl), la ElCom stabilirà gli altri valori di base della riserva. A tal fine si atterrà, tra l’altro, ai principi di costituzione delle riserve strategiche di cui all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica.
Il capoverso 5 attua nel diritto svizzero le prescrizioni UE che impongono agli Stati membri di riesaminare regolarmente la necessità di mantenere i meccanismi di capacità e di non concludere nuovi contratti qualora tale necessità non sussista più (cfr. art. 21 par. 6 e 8 regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica). Se necessario, i relativi dettagli possono essere disciplinati a livello di ordinanza (art. 8bquater cpv. 4).
Capoverso 6: La possibilità di scioglimento è già prevista dal diritto svizzero vigente. In analogia con la competenza decisionale in materia di costituzione della riserva, il DATEC può decidere in merito allo scioglimento anticipato della riserva ed emanare relative disposizioni. L’Accordo sull’energia elettrica non impone alcun obbligo di sciogliere la riserva in quanto tale, ma unicamente il rispetto dell’Accordo.
• Art. 8bbisPartecipanti alla riserva di energia elettrica