Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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• Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo precedente 8b, capoverso

2, ed è stata ristrutturata per garantire la coerenza formale delle disposizioni sulla riserva. Il piccolo adeguamento a livello redazionale non comporta alcuna modifica degli obblighi dei partecipanti alla riserva di energia elettrica.

• Art. 8bterGestione operativa della riserva

• Questa disposizione riprende il contenuto del precedente articolo 8b capoverso 4

che ora è suddiviso in tre capoversi. Nel capoverso 1 è stato aggiunto un rimando ai fini di una migliore comprensione. Riguardo al capoverso 2: vista la nuova struttura dell’articolo il rimando è stato adeguato.

• Art. 8bquaterPrelievo della riserva di energia

Capoverso 1: le condizioni per il prelievo della riserva di energia sono adeguate alle prescrizioni del diritto UE. La lettera a consente di prelevare la riserva strategica qualora la domanda di energia elettrica non possa essere soddisfatta dall’offerta. La lettera b stabilisce esplicitamente che la società nazionale di rete può prelevare la riserva strategica qualora l’energia di regolazione non sia sufficiente a mantenere stabile la rete elettrica. Un’altra novità è l’obbligo per la società nazionale di rete di informare il DATEC in merito a un prelievo della riserva.

Nel capoverso 3 viene eliminato il divieto di vendere all’estero l’energia prelevata dalla riserva, incompatibile con il diritto dell’UE.

Il capoverso 4 attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’ordinanza. Questa disposizione è ripresa dal diritto vigente. Viene abrogata unicamente la possibilità prevista finora alla lettera f di prelevare in via eccezionale la riserva di energia anche se non vi è squilibrio del mercato, poiché incompatibile con il diritto UE (cfr. in particolare l’art. 22 par. 1 lett. b e par. 2 lett. a ed e regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica).

• Art. 8c cpv. 2 primo periodo

La modifica è di natura puramente redazionale.

• Art. 9d

Finora i requisiti per i piani pluriennali si limitavano a un obbligo imposto alla società nazionale di rete e ai gestori di reti con una tensione nominale superiore a 36 kV (livello di rete 3) di elaborare un piano di questo tipo. Con l’Accordo sull’energia elettrica devono essere attuati a livello legislativo i nuovi obblighi derivanti dall’articolo 32 paragrafi 3, 4 e 5 e dall’articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944.

Cpv. 1: I piani pluriennali devono essere elaborati sulla base dello scenario di riferimento in vigore. Gli obblighi relativi ai piani pluriennali non riguardano più soltanto la società nazionale di rete (livello di rete 1) e i gestori delle reti con tensione nominale superiore a 36 kV (livello di rete 3), ma si estendono oramai a tutti i gestori di rete che riforniscono più di 100 000 clienti finali. Questa regola, derivante dall’articolo 32 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2019/944, è stata direttamente integrata nella legge.