Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Cpv. 2: conformemente all’articolo 51 paragrafo 2 lettera a della direttiva (UE) 2019/944, la società nazionale di rete elabora un piano pluriennale per i successivi dieci anni.

Cpv. 3: il capoverso 3 viene riformulato in quanto si tratta di una norma di delega al Consiglio federale. L’ordinanza preciserà gli articoli 32 e 51 della direttiva (UE) 2019/944.

Cpv. 4: l’attuale capoverso 4 viene abrogato, poiché la pubblicazione dei piani pluriennali è già disciplinata dall’articolo 51 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/944.

• Art. 10 Disgiunzione

Finora le prescrizioni relative alla disgiunzione si limitavano essenzialmente all’ambito contabile e informativo. Con l’Accordo sull’energia elettrica devono essere attuate a livello di legge le ulteriori prescrizioni relative alla disgiunzione di cui all’articolo 35 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica (in cui si utilizza il termine «separazione»). L’obiettivo è, come finora, un’organizzazione e una gestione non discriminatorie della rete, in modo da garantire a tutti gli aventi diritto all’accesso l’utilizzo della rete alle medesime condizioni. Allo stesso modo, queste misure più ampie mirano a contrastare con maggiore efficacia i finanziamenti trasversali abusivi.

Il capoverso 1 è integrato conformemente all’articolo 35 paragrafo 1 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica; in particolare sono specificati quali altri settori di attività devono essere separati dall’esercizio della rete. Per motivi sistematici, il divieto di finanziamento trasversale è ora integrato nell’elenco di cui al capoverso 2. Il precedente capoverso 3 è ora disciplinato nella lettera a insieme al divieto di finanziamento trasversale. La lettera b esclude esplicitamente dalle rigorose prescrizioni relative alla disgiunzione le altre infrastrutture in condotta che non sono reti elettriche, ovvero altre reti energetiche quali, ad esempio, la rete del gas o del teleriscaldamento. Sebbene questi settori non abbiano nulla a che vedere con la produzione, il trasporto e l’approvvigionamento di energia elettrica in senso stretto, per motivi di trasparenza devono essere separati dal settore delle reti, motivo per cui è richiesta almeno una disgiunzione sotto il profilo contabile. Il precedente capoverso 2 è ora ripreso nella lettera b.

Nel capoverso 3 vengono attuate le prescrizioni concrete dell’articolo 35 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica. In aggiunta alle prescrizioni generali di cui al capoverso 2, secondo la lettera a nel momento in cui raggiungono i 100 000 consumatori finali allacciati complessivi, le aziende della rete di distribuzione di un’AAE devono essere separate, dal punto di vista organizzativo, del personale e giuridico, dai settori produzione e approvvigionamento di energia elettrica. Determinante ai fini del calcolo è il numero totale di consumatori finali allacciati dell’intera AAE in cui è integrato il GRD oppure del gruppo di cui esso fa parte.

La disgiunzione sotto il profilo organizzativo prevede che la direzione del gestore di rete non sia coinvolta negli altri settori dell’AAE e, viceversa, gli altri settori parziali non possano partecipare alle attività quotidiane della società di rete.