Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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cietà di diritto privato o la creazione di un istituto di diritto pubblico. Non si può nemmeno escludere del tutto il trasferimento in un’altra unità dell’amministrazione comunale, fin tanto che la disgiunzione è attuata con coerenza.
Il capoverso 4 incarica il Consiglio federale di disciplinare in modo dettagliato a livello di ordinanza le rigorose prescrizioni relative alla disgiunzione di cui al capoverso 3; nello specifico attua l’articolo 35 paragrafo 2 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica e conferisce al Consiglio federale anche la competenza di prevedere deroghe prevista dall’articolo 35 paragrafo 4.
Il capoverso 5 sancisce il divieto generale per i GRD di detenere e gestire impianti di stoccaggio e stazioni di ricarica per la mobilità elettrica, come previsto dagli articoli 33 e 36 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, fermo restando che il Consiglio federale può prevedere deroghe in applicazione dell’articolo 33 paragrafo 3 (stazioni di ricarica) e dell’articolo 36 paragrafo 2 (impianti di stoccaggio) della stessa direttiva.
• Art. 12 cpv. 1 lett. b, 2 e 3
Con la disgiunzione e per motivi terminologici l’articolo 12 deve essere riformulato (si veda in merito il commento all’art. 6). L’obbligo di pubblicazione delle tariffe dell’energia non può più essere rivolto ai gestori di rete, pertanto nell’articolo 12 è stato eliminato. Per il servizio universale spetta ai fornitori del servizio universale pubblicare le tariffe dell’energia (art. 7 cpv. 3). Per quanto concerne le tariffe dell’approvvigionamento sostitutivo, che non necessariamente devono essere fissate per la durata dell’anno civile, vanno pubblicate di volta in volta le tariffe aggiornate. Il Consiglio federale può obbligare i responsabili dell’approvvigionamento sostitutivo alla pubblicazione in virtù dell’articolo 7c capoverso 2.
Il capoverso 2 contiene, come finora, disposizioni riguardanti la fatturazione. Rispetto alla situazione attuale vengono menzionate solo le voci più importanti (a) corrispettivo per l’utilizzazione della rete e b) tributi e prestazioni agli enti pubblici). Il Consiglio federale può tuttavia prevedere l’indicazione di ulteriori voci (lett. c), tenendo conto in particolare della necessità di trasparenza, ma anche dell’esigenza di chiarezza e dell’onere per i gestori di rete.
Per quanto riguarda la fatturazione, occorre fare due ulteriori precisazioni: in primo luogo, per il servizio universale è prevista una fattura comune (energia e rete; cfr. art. 7 cpv. 4). In secondo luogo, i requisiti in materia di presentazione dovranno essere ulteriormente concretizzati a livello di ordinanza in conformità con i requisiti del diritto UE (cpv. 3). Si tratta, ad esempio, di aspetti quali la fatturazione elettronica o la gamma di modalità di pagamento (cfr. tra l’altro art. 10 e 18 direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica). Inoltre, insieme alla fattura, i consumatori finali devono ricevere determinate informazioni, quali indicazioni sulle procedure di composizione delle controversie e sugli strumenti di confronto dei prezzi (cfr. allegato I direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica e i successivi art. 23a e 23b LAEl).