Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il contenuto normativo del precedente capoverso 3 è ora ripreso nell’articolo 4d capoverso 2; tuttavia la nuova disposizione si rivolge a una cerchia più ampia di destinatari e non soltanto ai gestori di rete.
• Art. 13 cpv. 2 lett. c
Con l’Accordo sull’energia elettrica la riserva di cui alla lettera c, secondo cui l’accesso alla rete può essere negato se lo Stato estero non concede la reciprocità in caso di utilizzazione transfrontaliera della rete, non è più opportuna; quest’ultima costituisce uno degli obiettivi centrali dell’Accordo.
• Art. 14biscpv. 6
La modifica è di natura puramente redazionale e deriva dal fatto che l’abbreviazione «DATEC» è già introdotta nell’articolo 8b capoverso 3.
Art. 16 cpv. 1, secondo periodo, nonché cpv. 2 e 3
Con l’Accordo sull’energia elettrica, l’articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943564 si applicherà alla Svizzera. Per evitare qualsiasi contraddizione tra il diritto UE e il diritto svizzero, si è deciso di abrogare l’articolo 16 capoverso 1 secondo periodo come pure i capoversi 2 e 3. Di conseguenza, i meccanismi di compensazione tra i gestori di rete europei sono già in vigore e continueranno a esserlo anche dopo la presente modifica, con piccoli adeguamenti alla prassi attuale. Per informazioni più dettagliate si rimanda al punto 2.11.5.1.3.
• Art. 17 cpv. 1, 2 e 5
Capoverso 1: Finora l'ElCom poteva disciplinare la procedura relativa all'attribuzione delle capacità disponibili in caso di superamento della domanda di capacità di trasporto transfrontaliera. Con l'entrata in vigore dell'accordo sull'energia elettrica, l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/943 diventa applicabile in Svizzera. Dato il livello di dettaglio di questa disposizione, non è possibile una regolamentazione divergente. Quindi, la competenza corrispondente dell'ElCom viene soppressa senza sostituzione.
Capoverso 2: le precedenti priorità fisiche relative all’assegnazione della capacità della rete di trasporto transfrontaliera in base a contratti internazionali di approvvigionamento e fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002 erano incompatibili con il diritto dell’UE. Conformemente all’Accordo sull’energia elettrica, con la sua entrata in vigore queste priorità decadono e sono sostituite da una compensazione finanziaria per un massimo di sette anni. Le norme applicabili al riguardo derivano in modo esaustivo dall’Accordo e pertanto nella LAEl è effettuata solamente la necessaria abrogazione. Per il momento restano in vigore le priorità relative alle forniture da centrali idroelettriche di frontiera con una prenotazione di capacità massima di 65 MW. Dopo
564 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione), GU L 158 del 14.06.2019, pagg. 54– 124.