Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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15 anni o in caso di cessazione anticipata della concessione decadono anche queste priorità. Nella misura in cui sono sancite in accordi internazionali, stipulati ad esempio con la Francia, le priorità dovranno essere modificate.
Cpv. 5: con l’Accordo sull’energia elettrica, l’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/943565 si applicherà alla Svizzera. Questa disposizione disciplina il modo in cui devono essere utilizzate le entrate derivanti dalle procedure di gestione delle congestioni. Il suo paragrafo 5 stabilisce a tal proposito che i GRT definiscano in anticipo tale utilizzo e riferiscano successivamente all’autorità di regolazione in merito all’utilizzo dei fondi. In questo contesto, l’articolo 17 capoverso 5 è abrogato. Di conseguenza, le capacità di trasporto transfrontaliere sono messe all’asta e le entrate derivanti dall’attribuzione di tali capacità possono essere utilizzate conformemente agli obiettivi definiti nell’articolo del suddetto regolamento. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al punto 2.10.5.1.2.del presente messaggio.
• Art. 17cbis
La nuova disposizione nell’articolo 17cbisattua l’articolo 13 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.
Il capoverso 1 stabilisce a titolo dichiarativo ciò che già è applicato nell’ambito della libertà contrattuale. L’unica condizione per la stipula di un contratto di aggregazione è la presenza di un sistema di misurazione intelligente (art. 17abis). Se il consumatore finale o il produttore intende fornire anche servizi di flessibilità nell’ambito dell’aggregazione, per motivi operativi è necessario anche un sistema di controllo e di regolazione intelligente (art. 17b).
Il capoverso 2 tutela i cosiddetti aggregatori indipendenti da pratiche discriminatorie da parte dei fornitori esistenti, come richiesto dall’articolo 13 paragrafi 2 e 4 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica. In particolare, il contratto di aggregazione non implica l’approvazione del fornitore. La disposizione si rivolge sia ai fornitori del libero mercato sia ai fornitori del servizio universale.
Il capoverso 3 chiarisce ciò che già si applica in virtù della legislazione sulla protezione dei dati: i consumatori finali e i produttori hanno il diritto di ottenere dal proprio aggregatore i dati che li riguardano. Nel rapporto con il gestore di rete tali diritti si fondano sull’articolo 17abiscapoversi 4 lettera a, 5 e 6. Il capoverso 3 attua l’articolo 13 paragrafo 3 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica. In questo contesto anche la piattaforma dei dati centrale (art. 17g) può svolgere le proprie funzioni.
Capoverso 4: nel diritto dell’UE le prescrizioni relative al cambiamento del fornitore e degli aggregatori sono analoghe e sono contenute nella medesima disposizione (cfr.
565 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione), GU L 158 del 14.06.2019, pagg. 54– 124.