Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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impiegata presso un’AAE partecipata non può lavorare presso Swissgrid e viceversa. Infine, occorre designare un organo che svolga la funzione di vigilanza prevista dal diritto UE; seppur non del tutto, il consiglio di amministrazione è l’organo più adeguato. Quest’ultimo ha determinati compiti, come la tutela degli interessi finanziari superiori delle AAE partecipanti e decisioni relative al personale, ecc., mentre non può dirigere l’attività operativa né eseguire la pianificazione della rete. Nel complesso, le prescrizioni rendono probabilmente necessaria una riattribuzione interna dei compiti di Swissgrid. Eventualmente può essere utile creare a livello di statuti un ulteriore organo a cui affidare determinati compiti (art. 19 cpv. 1 lett. b).
Nel modello ITO, il diritto dell’UE consente all’AAE di mantenere il controllo del gestore della rete di trasporto che detiene la proprietà della rete. Ciononostante, dal punto di vista interno della Svizzera, è ragionevole che Swissgrid ponga dei limiti e vieti (a titolo preventivo) di detenere la maggioranza (cpv. 3bis). Nonostante siano oggetto dell’articolo 19, attualmente l’articolo 18 contiene numerose prescrizioni riguardanti il contenuto degli statuti (p. es. sul diritto di prelazione): con la revisione queste sono quindi trasferite nell’articolo 19, senza modifiche al contenuto.
• Art. 19 cpv. 1 e 1bis
L’articolo 19 elenca ora una serie di contenuti statutari, oltre a quelli derivanti dal diritto azionario secondo il Codice delle obbligazioni (periodo introduttivo), alcuni dei quali ripresi senza modifiche dall’articolo 18. I contenuti riguardano in parte il modello «ITO» del diritto UE derivante dall’Accordo sull’energia elettrica. Swissgrid deve quindi apportare una modifica sostanziale degli statuti; il Consiglio federale dovrà approvarli e verificare la loro conformità complessiva alle norme, anche per quanto riguarda i punti non nuovi. Mentre l’approvazione da parte del Consiglio federale è sancita nella LAEl, la certificazione Swissgrid rilasciata dalla ElCom è motivata dal diritto dell’UE. Eventualmente può essere opportuno coordinare i due processi a livello di contenuti e tempistiche.
• Art. 22 cpv. 2 lett. bbis, c e dbis, cpv. 3, cpv. 4bis
Il capoverso 2 lettera bbisassegna alla ElCom la competenza di intervenire in caso di condizioni abusive nell’approvvigionamento sostitutivo. Tuttavia, considerati il carattere eccezionale dell’approvvigionamento sostitutivo e l’assenza di disposizioni tariffarie, la ElCom non effettua una verifica capillare, ma interviene (sia in caso di controversia che d’ufficio) soltanto nel caso vi siano indizi effettivi di condizioni abusive. Come riferimento si possono prendere ad esempio le tariffe del servizio universale e gli attuali prezzi del mercato all’ingrosso.
Capoverso 2 lettera c: con la presente modifica l’articolo 17 capoverso 5 è abrogato e il rinvio all’articolo 22 capoverso 2 lettera c non è più giustificato. Ora si fa riferimento all’articolo 19 paragrafo 5 prima frase del regolamento (UE) 2019/943566. La modifica formale non comporta cambiamenti nelle competenze della ElCom.
566 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione), GU L 158 del 14.06.2019, pagg. 54– 124.