Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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art. 12 direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica). Di conseguenza, l’articolo 4e si applica per analogia anche al cambiamento di aggregatore e in questo punto si può fare riferimento a tali prescrizioni.
• Art. 17e cpv. 2
La modifica del capoverso 2 dell’articolo 17e, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 (RU 2024 679), è essenzialmente terminologica: in seguito all’apertura del mercato per tutti i consumatori finali, non esistono più i «consumatori fissi finali».
• Art. 18 cpv. 3bis, 4bis, 6bis, 7 e 8
Per la struttura del GRT il diritto UE prevede tre modelli basati sulle norme concernenti la disgiunzione (i cosiddetti «modelli TSO»; cfr. art. 43 segg. direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica). Il principale è il modello OU «separazione proprietaria» e per la Svizzera è rilevante il modello ITO «gestore di sistema indipendente». Swissgrid deve essere armonizzata con uno di questi modelli e in seguito certificata come tale dalla ElCom. La Svizzera deve porre le basi della legislazione di attuazione in modo tale che Swissgrid possa rientrare in uno dei tre modelli. Allo stesso tempo occorre considerare l’attuale governance nella LAEl concernente Swissgrid e la sua storia. Il «modello OU» è diffuso nell’Unione europea, ma richiede una separazione della proprietà se il controllo è esercitato da AAE verticalmente integrate. Nell’emanare le norme della LAEl, la Svizzera ha previsto che la proprietà di Swissgrid dovesse essere per la maggior parte di Cantoni e Comuni («a maggioranza svizzera»), ma ha ammesso che questa partecipazione fosse solo indiretta, cosicché sin dall’inizio erano effettivamente le AAE cantonali e comunali a detenere le azioni della società nazionale di rete. I Cantoni hanno respinto una partecipazione diretta in quanto avrebbe comportato ingenti capitali. Una partecipazione pubblica diretta comporterebbe ingenti capitali anche al momento attuale, per cui si può presumere che persista l’atteggiamento negativo di un tempo. In questo modo passa in primo piano il «modello ITO», di gran lunga il più compatibile con Swissgrid secondo l’opinione diffusa in Svizzera, condivisa anche dalla Commissione europea nel quadro dei negoziati.
Anche per il modello ITO sono tuttavia necessarie modifiche all’attuale governance nella LAEl che, seppur considerevoli, sono comunque di minore portata rispetto, ad esempio, al modello OU. In base al modello ITO, per essere indipendente il GRT deve essere coerentemente separato da un’AAE che detiene il controllo; per analogia, nel caso di Swissgrid dalle diverse AAE che vi partecipano. In parte la separazione esiste già oggi (Swissgrid funziona come un’impresa autonoma con un’organizzazione adeguata), ma per molti aspetti è necessario un ulteriore inasprimento, ad esempio per quanto riguarda l’utilizzo di servizi comuni o il personale, vietando in modo mirato i doppi mandati e le partecipazioni reciproche. Ciononostante, un’AAE dovrebbe poter nominare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione di Swissgrid (cpv. 7) al fine di tutelare i propri interessi. La funzione di tale persona sarebbe tuttavia limitata alla rappresentanza; per il resto, al fine di rispettare il divieto di doppio mandato, essa non potrebbe svolgere alcuna attività per conto dell’AAE che l’ha nominata. Inoltre Swissgrid deve introdurre periodi di attesa durante i quali una persona