Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Lettera dbis: con questa integrazione la ElCom acquisisce i poteri necessari, secondo il diritto UE, nel quadro del modello di TSO, espressi con la coppia di termini «organizzazione e indipendenza», a cui Swissgrid deve allinearsi. La certificazione di Swissgrid come ITO è fondamentale. Se necessario, i dettagli procedurali derivanti dal diritto UE sono indicati nella OAEl; è richiesto, tra l’altro, il parere della Commissione europea. Nel modello ITO, per numerosi casi o operazioni occorre coinvolgere l’autorità di regolazione, tra le altre cose per le autorizzazioni. Il diritto UE prevede ulteriori provvedimenti che il regolatore è tenuto ad adottare. L’OAEl potrà concretizzare ulteriormente questo aspetto. Dal punto di vista del contenuto, i dettagli risultano comunque dall’Accordo e dagli articoli 46 segg. della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.

Capoverso 2bis: l’estensione delle competenze della ElCom deriva dall’attuazione dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944. Si tratta in particolare dei paragrafi 7– 9, i quali conferiscono all’autorità di regolazione nazionale la possibilità di prendere le misure menzionate all’articolo 22 capoverso 2bis.

Con l’integrazione al capoverso 3 si chiede alla ElCom di considerare anche gli investimenti nelle capacità di produzione e di stoccaggio, conformemente ai compiti affidati alle autorità di regolazione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento dall’articolo 59 paragrafo 1 lettera v della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.

• Art. 22b Monitoraggio

Monitorare l’evoluzione dei mercati dell’energia elettrica per assicurare un approvvigionamento sicuro ed economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese rientra già oggi nei compiti della ElCom (art. 22 cpv. 3). Con l’Accordo, questo compito viene esteso ad altri ambiti in virtù del nuovo articolo 22b. Mentre l’articolo 22 capoverso 3 riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, l’articolo 22b concerne in particolare le condizioni di concorrenza. Si tratta principalmente dei compiti di osservazione secondo l’articolo 59 paragrafo 1 lettere n, o, p e z della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.

Il capoverso 2 prevede l’obbligo di informare la Commissione federale della concorrenza (COMCO) (cfr. art. 59 par. 1 lett. p direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica).

Le conclusioni del monitoraggio possono anche portare a un adeguamento della regolamentazione (cpv. 3): esistono varie possibilità per l’organizzazione del servizio universale, con effetti diversi sulla situazione della concorrenza sul libero mercato; è auspicabile un’organizzazione che incida il meno possibile su questa sfera (cfr. art. 5 e 27 par. 2 direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica). Le misure che il Consiglio federale può adottare sono di varia natura e possono arrivare fino a proporre al Parlamento una modifica di legge.

Capoverso 4: la possibilità di estendere il monitoraggio ad altri ambiti tematici soggetti alla funzione di vigilanza della ElCom potrebbe rivelarsi utile, ad esempio, se