Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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nella direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica venissero aggiunti ulteriori oggetti di osservazione.
La ElCom può richiedere le informazioni necessarie per il monitoraggio ai vari attori (fornitori e fornitori del servizio universale, GRD, gruppi di bilancio, società nazionale di rete, borse dell’energia elettrica, piattaforma dei dati centrale, organo di mediazione ecc.) in virtù dell’obbligo di informare di cui all’articolo 25. I dati non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti e, qualora siano necessarie delle analisi, occorre rispettare la legislazione in materia di protezione dei dati (art. 39 legge federale sulla protezione dei dati567).
Capitolo 4a.: Ulteriori misure derivanti dall’apertura del mercato
Art. 23a Strumento di confronto
Capoverso 1: alla ElCom compete lo sviluppo di uno strumento di confronto che faciliti ai consumatori finali la scelta di un contratto di fornitura e di acquisto. Può farlo autonomamente o incaricare terzi. La cerchia dei consumatori che dovrebbe disporre gratuitamente di uno strumento affidabile per confrontare i diversi prodotti contrattuali è leggermente più ampia rispetto a quella prevista dall’articolo 14 paragrafo 1 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica. In particolare, non vi è alcuna limitazione per le economie domestiche e le microimprese.
Capoverso 2: i requisiti dello strumento di confronto sono elencati nell’articolo 14 paragrafo 1 lettere a-h della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica. L’obiettivo è una copertura del mercato il più possibile completa; va inoltre sottolineata la necessità dell’indipendenza. Quest’ultima contribuisce alla parità di trattamento di tutti i partecipanti al mercato e implica in particolare che il gestore dello strumento di confronto non offra un’intermediazione diretta né riscuota commissioni di intermediazione. Un link al sito Internet del rispettivo fornitore non è da considerarsi alla stregua di un’intermediazione. In secondo luogo, il confronto deve basarsi su criteri chiari, trasparenti e oggettivi; sono quindi esclusi gli algoritmi con i quali l’ordine delle offerte dipende dalle caratteristiche individuali del consumatore finale (p. es. il livello di reddito) o da parametri non rilevanti ai fini del confronto. Deve inoltre essere indicato lo stato dell’ultimo aggiornamento dei risultati del confronto e va prevista una procedura di segnalazione per le indicazioni inesatte.
In base al secondo periodo il Consiglio federale può obbligare i fornitori, se non vi hanno già provveduto su base volontaria, a notificare i propri prodotti al gestore dello strumento di confronto.
Nelle disposizioni esecutive (relative all’art. 12) occorre inoltre prevedere che i consumatori finali siano informati nella fattura dell’energia elettrica o in altro modo sulla possibilità di confrontare i diversi prodotti contrattuali.
• Art. 23b Organo di mediazione
567 RS 235.1