Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 635Fedlex · Rapporto esplicativo

Questa disposizione attua l’articolo 26 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica. I consumatori finali aventi diritto al servizio universale hanno la possibilità di sottoporre le controversie con le imprese del settore dell’energia elettrica a un organo centrale di mediazione. Il concetto di «impresa del settore dell’energia elettrica» va inteso in senso lato e, oltre ai fornitori di energia elettrica e ai gestori di rete, comprende anche, ad esempio, gli aggregatori. La procedura di mediazione consente di raggiungere accordi adeguati quando, in considerazione del valore della controversia, non sarebbe opportuno adire il giudice o un organo di mediazione ai sensi del codice di procedura civile (CPC). La ElCom cerca già oggi di risolvere le controversie nel proprio ambito di competenza, come il servizio universale o l’accesso alla rete. Con l’apertura del mercato e le maggiori possibilità per i clienti di attivarsi (p. es. flessibilità, aggregazione) sono emersi nuovi rapporti contrattuali, il che comporterà un aumento del numero di controversie (cpv. 1).

La procedura presso l’organo di mediazione è facoltativa, tranne nel caso in cui una delle parti sia un consumatore finale avente diritto al servizio universale (cpv. 2). Secondo l’articolo 6 capoverso 1, sono considerati consumatori finali aventi diritto al servizio universale quelli con un consumo annuo inferiore a 50 MWh.

Al fine di evitare abusi, la mediazione non è gratuita per il richiedente. Tuttavia, l’emolumento per l’esame del caso deve essere sufficientemente basso da consentire di adire l’organo di mediazione anche in caso di controversie di modesta entità. L’organo di mediazione è finanziato soprattutto dalle aziende del settore elettrico (cpv.3).

Il finanziamento attraverso le spese procedurali si basa sul principio di causalità: l’organo di mediazione è finanziato solamente dalle aziende elettriche che provocano una controversia con i clienti. La disciplina delle spese procedurali incentiva le aziende del settore elettrico a individuare soluzioni consensuali con i loro clienti. Si possono svolgere solo procedure di conciliazione nell’ambito delle quali il cliente abbia già intrapreso primi passi nell’intento di trovare un accordo con l’azienda del settore elettrico e che non siano state avviate in modo manifestamente abusivo.

L’organo di mediazione pubblica un rapporto sulla propria attività (cpv. 5). La ElCom può utilizzare queste informazioni per il monitoraggio. Nel suo rapporto, l’organo di mediazione può fare riferimento a determinate pratiche commerciali che sono state oggetto di ripetute procedure dinanzi al mediatore, indicando il nome e l’indirizzo degli offerenti che le applicano. Ciò favorisce la trasparenza, poiché nella scelta del fornitore i consumatori possono prendere una decisione informata.

In attuazione dell’articolo 25 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, l’organo di mediazione funge anche da punto di contatto centrale (sportello unico) per informare i consumatori finali sui loro diritti derivanti dalla presente legge e dagli articoli 15–18 LEne.

L’organo di mediazione è designato dal Consiglio federale che può accorparlo alla ElCom oppure adottare una soluzione analoga a quella del settore delle telecomunicazioni (collaborazione tra il settore e la protezione dei consumatori).

Art. 23c Ripercussioni dell’Accordo sull’energia elettrica sulle condizioni di lavoro